- Premessa -

 

 Venuto a conoscenza, alla fine del mese di agosto 2002, della determinazione dirigenziale con la quale si approvava la graduatoria del concorso interno per la progressione verticale alla categoria D, il sig. Giovannantonio Macchiarola proponeva la seguente denuncia per la illegittima esclusione operata a proprio danno.

 

   Nella denuncia, dopo la breve esposizione del fatto e il resoconto della serie di atti prevaricatori di cui era stato fatto oggetto a far tempo dal mese di gennaio, esponeva le ragioni di fatto e di diritto per cui tale atto dirigenziale era da ritenersi immotivato in quanto basato sul falso presupposto della sussistenza degli artt. 78 e 83 del Dpr n. 3 del 1957, mostrandone la inapplicabilità di tali articoli anche nel caso in cui fossero ancora in vigore.

  

   Tale esposizione si concludeva con alcune considerazioni utili a porre in rilievo la manifesta illegalità della esclusione nonché l' ignoranza ovvero il colpevole dolo del dirigente responsabile e di quanti, del tutto privi di ogni senso di moralità e di legalità, avevano partecipato alla formazione dell'atto con aperta malafede confidando, per l'evidente pressione degli amministratori e in mancanza di ogni controllo e di ogni giudizio esterno, sulla propria impunità.

 
 

Indice del documento:

intestatari

oggetto della denuncia

premessa

ragioni di fatto e di diritto

a) inapplicabilità art. 83

b) inapplicabilità art. 78 e segg.

c) altre considerazioni

conclusioni

 

 

 

San Severo, 4 settembre 2002    
 

Alla Procura della Repubblica

                                          di Foggia

 per il tramite del 

Comando Compagnia dei Carabinieri

                                          di San Severo

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica

                                          Roma

Al Ministero degli Interni

                                          Roma

 

Al Sindaco

                del Comune di San Severo

Al Presidente Nucleo di valutazione

                 del Comune di San Severo

A tutti i dirigenti

                 del Comune di San Severo

 

e, p.c.    Al Vescovo della Diocesi di San Severo

 

Alle OO.SS. Aziendali

                  del Comune di San Severo  

 
     
     

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale n. 772 del 30.7.2002. - Denuncia e impugnazione - Rilievi in ordine a illegittimità. - Denuncia comportamento vessatorio e persecutorio - Diffida - Ipotesi di falso ideologico in atto pubblico.

 

   Il sottoscritto MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO, in servizio di ruolo con la mansione di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico e, a far tempo dal 23 maggio 2002, a disposizione di codesta amministrazione nel Corridoio del Comune di San Severo in quanto vittima, senza alcuna colpa, di una criminale persecuzione posta in atto contro la propria persona con una serie di comportamenti, azioni e atti illegittimi intesi a minarne la dignità personale e l’equilibrio psico-fisico, nonché il ruolo e la professionalità, e attuata senza alcuno scrupolo e in un unico disegno criminoso a far tempo dal 30 aprile 2001 dalla dirigenza di codesto Comune su disposizioni e pressioni di alcuni amministratori e nel connivente silenzio degli organi di indirizzo e controllo,

 

   Avuta cognizione della determinazione dirigenziale n. 772 del 30 luglio 2002 solo in data 22 agosto 2002, previa richiesta di copia avanzata all’Ufficio del personale del Comune con nota del 21.8.2002, prot. arrivo n. 20251 della medesima data;

 

   Visto che con la determinazione dirigenziale n. 772 del 30 luglio 2002 avente ad oggetto “Progressione verticale per il profilo professionale di ‘Specialista Attività Amministrativa ed Economico-Finanziaria’ - Cat. D - Posizione Economica Iniziale D1 - Graduatoria di merito - Decorrenza 1° giorno del mese successivo all’adozione” si è proceduto a dichiarare vincitori del concorso interno i candidati collocatisi utilmente in detta graduatoria fino al 12° posto e ad inquadrare gli stessi nel nuovo profilo professionale;

 

   Visto che con tale atto, per quanto il sottoscritto sia stato utilmente collocato al 5° posto di detta graduatoria, si è ritenuto di doverlo sospendere dalla stessa in quanto “a carico del sig. Macchiarola Giovannantonio sono stati emessi da parte dell’Ufficio di Disciplina, in data 2.7.2002 con prot n. 297/Avv., in data 24.7.2002 con prot. n. 339/avv. e in data 25.7.2002 con prot. n. 341/Avv., tre sanzioni che comportano la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per complessivi 30 giorni”, invocando a tal fine l’applicazione dell’art. 83 del D.P.R. n. 3/1957;

   Considerato che tale atto dirigenziale si configura come l’ennesima manifestazione di una volontà persecutoria, come ampiamente e inutilmente fin qui denunciato e come evidenziata dall’insieme di atti pubblici, azioni e comportamenti posti in atto dall’amministrazione del Comune di San Severo a far tempo dal 30 aprile 2002 con l’utilizzazione strumentale della propria dirigenza, volta a intimidire e vessare il sottoscritto con l’esercizio continuato di una violenza psichica attuata con abuso di potere e con una serie di illeciti amministrativi in palese violazione delle norme poste a base del buon andamento della pubblica amministrazione e per attentare alla integrità psicofisica e alla personalità morale dello scrivente,

 

 

PREMESSA

 

   Al fine di rendere palesi le circostanze che hanno portato alla adozione della determinazione dirigenziale n. 772 del 30 luglio 2002 con la violazione delle norme in vigore e nei termini lesivi dei diritti dello scrivente, nonché in continuazione del disegno criminoso volto a ledere la persona e la professionalità dello scrivente, nel richiamare l’insieme degli atti e delle comunicazioni intercorse dal 30 aprile 2001 con  l’Amministrazione del Comune di San Severo, espone preliminarmente quanto segue:

A)     il giorno 31 gennaio 2002, rientrato in servizio dopo una assenza di nove mesi, motivata dalle conseguenze provocate dall’atto criminale di sequestro di cui è stato vittima il 6 giugno 2001 e il successivo e non motivato trasferimento illegittimamente disposto presso il Comando di Polizia Municipale, lo scrivente chiedeva di essere reintegrato nella propria funzione di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico brillantemente rivestita a far tempo dal mese di gennaio 1996;

B)     visto che tale trasferimento, per quanto illegittimamente disposto, veniva pedissequamente ribadito con nota in pari data e con successiva del 1° febbraio 2002 a firma del dirigente del 1° Settore e del Segretario Generale, lo scrivente veniva costretto a prolungare la propria assenza dal servizio;

C)     rientrato definitivamente in data 21 marzo 2002 e avendo verbalmente richiesto ragione della propria collocazione, gli veniva notificato una ulteriore nota di trasferimento presso il Comando dei Vigili Urbani e veniva fatto oggetto di uno strabiliante e assurdo comportamento vessatorio da parte del Segretario Generale del Comune del quale si darà conto con redazione di apposita e separata nota;

D)     rimasto a disposizione dell’amministrazione presso l’Ufficio del personale, in data 12 aprile 2002 produceva risposta scritta alla disposizione di trasferimento, protocollata al n.7939, rilevandone la illegittimità in quanto il trasferimento:

1) risultava del tutto ingiustificato e, in ogni caso, non motivato;

2)     era illegittimo in quanto disposto dal dirigente del 1° Settore che non aveva titolo ad organizzare strutture al di fuori del proprio settore quale è l’URP;

3)     era illegittimo in quanto la mobilità interna del personale deve essere disposta con determinazione dirigenziale e non con semplice letterina quando ha luogo nell’ambito dello stesso settore;

4)     era illegittimo in quanto i provvedimenti di mobilità intersettoriale, come nel caso, competono al Direttore Generale o al Segretario Generale, sentita la conferenza dei dirigenti;

5)     era illegittimo in quanto la mobilità interna è istituto volto a riqualificare e arricchire professionalmente il personale mentre, in tal caso, era funzionale a dare corpo e sostanza ai complotti orditi a suo danno;

6)     era illegittimo in quanto l’avvicendamento del personale può essere disposto solo sulla base di un piano annuale di mobilità con avvicendamenti che non possono essere disposti oltre il 31 marzo di ciascun anno;

7)     era contrastante con l’indirizzo politico amministrativo delineato, con la delibera istitutiva dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, dagli organi di governo dell’Ente in quanto tale ufficio rimaneva del tutto sguarnito di personale;

8)     era contrastante con i principi enunciati dal Regolamento del personale, che prevede la valorizzazione della formazione e lo sviluppo del personale, in quanto lesivo della professionalità e dei meriti acquisiti nel ruolo di Responsabile URP nell’arco di un quinquennio;

9)     era contrastante con i principi delle norme contrattuali e sul pubblico impiego in ordine al riconoscimento della professionalità e alla valorizzazione delle capacità professionali, nonché alla migliore utilizzazione delle risorse umane e alla corretta gestione delle stesse;

10)   era un chiaro disconoscimento delle qualità e dei meriti nonché della attività e dei risultati conseguiti nella funzione di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico con l’apprezzamento di migliaia di utenti e con attestazioni pubbliche e riconoscimenti a livello locale, nazionale e internazionale;

11)   era funzionale alla azione persecutoria intesa a minare il ruolo e la funzione del destinatario, nonché l’integrità della persona e il proprio equilibrio psicofisico;

12)    era mirato alla più bieca prevaricazione della propria persona per la condizione di invivibilità e di insostenibile incompatibilità personale a cui si voleva sottometterlo col trasferimento alle dipendenze di un responsabile di servizio privo di ogni correttezza personale, morale e giuridica e, per questi motivi, già denunciato penalmente dallo scrivente;

 

E)    in attesa di decisione da parte del momento gestionale, la Dott.ssa Belmonte, dirigente del 1° settore, con la quale ha avuto modo di intrattenersi quotidianamente dal 21 marzo a tutto il 15 maggio 2002, mostrava di assumere un atteggiamento amichevole e cordiali che, per quanto all’evidenza dei fatti successivi si sia dimostrato solo frutto della sua ipocrisia, potevano far presupporre una cessazione della azione persecutoria, pur se il sottoscritto, in attesa di riscontro ai rilievi sollevati avverso il provvedimento di trasferimento presso il Comando di Polizia Municipale, restava a disposizione nell’ambito dell’Ufficio del personale senza, peraltro, alcun compito specifico;

F)      solo in data 16 maggio 2002, con la notifica della determinazione dirigenziale n. 87 del 10.5.2002 del Dirigente del 1° Settore, con la quale si manifestava l’implicito riconoscimento della ignoranza delle norme regolamentari, si disponeva, dando atto solo del rilievo sulla “incompatibilità ambientale e personale”, il proprio trasferimento presso l’Ufficio Invalidi Civili del Comune;

G)     nella stessa data del 16 maggio, con prot. 10524, la dirigente del 1° Settore trasmetteva ai vari uffici competenti la determinazione n. 87 del 10.5.2002 con in testa -senza nessun motivo apparente - il Dirigente del Settore Avvocatura;

H)     nella stessa data del 16 maggio, veniva notificata, con data 15 maggio, una convocazione da parte dell’Avvocatura comunale per l’audizione, in data 17 maggio, ai fini dell’istruttoria di un “eventuale” procedimento disciplinare per la pubblicazione di una lettera su un giornale locale;

I)      la notifica, nella successiva giornata del 17 maggio, di una ulteriore determinazione di trasferimento, recante la data 14 maggio e il numero 88, con la quale, nel prendere atto del mancato adempimento a quanto disposto con la determina n. 87, dimenticando che quest’ultima era stata notificata solo in data 16 maggio, si ribadiva la disposizione di trasferimento, mostrava, poi, chiaramente che era in atto un evidente rigurgito persecutorio, per quanto malamente pianificato, col solo scopo di infierire nei confronti del sottoscritto e porlo sotto pressione;

J)      la dimostrazione ulteriore che da parte dell’Amministrazione comunale, nella persona del dirigente del 1° Settore, fosse in atto una manovra intesa a ledere proditoriamente lo scrivente è data dalla circostanza che nel corso dell’audizione del 17 maggio veniva a conoscenza della segnalazione dirigenziale, in ordine alla lettera pubblicata su un giornale locale, che, per quanto datata 14 maggio, prot. n. 10347, coglieva occasione per ribadire la mancata assunzione di servizio presso il Comando di Polizia Municipale (sic!), dimenticando la stessa dirigente che in data 10 maggio aveva firmato la propria determinazione n. 87 con la quale prendeva atto della “incompatibilità ambientale e personale”;

K)     avverso le incongruenze di tali atti e la evidente falsità degli stessi, in data 20 maggio 2002, è stata presentata, con la consegna degli originali della documentazione, apposita denuncia ai Carabinieri per la trasmissione alla Procura della Repubblica a integrazione del fascicolo per l’istaurando procedimento penale con l’invito, fin’ora non ottemperato, ad intervenire prontamente per porre termine ai comportamenti illegali dell’Amministrazione del Comune di San Severo e agli abusi e soprusi volti a danneggiare la integrità personale e ad incidere, in continuazione di reato, sull’equilibrio psicofisico dello scrivente;

L)     in data 17 maggio 2002, con prot. n. 10609, la dirigente del 1° Settore trasmette copia delle determinazioni, n. 88 del 14.5.2002 e n. 89 del 17.5.2002 di trasferimento al responsabile dell’Ufficio disciplinare segnalando la mancata ottemperanza alla disposizione;

M)    in data 17 maggio 2002, con prot. n. 10636, la dirigente del 1° Settore trasmetteva ai vari uffici competenti, con in testa - stranamente - il dirigente del Settore Avvocatura, copia delle determinazioni, n. 88 del 14.5.2002 e n. 89 del 17.5.2002;

N)     in data 17 maggio 2002, con prot. n. 10661, la responsabile dei Servizi demografici, in riscontro all’invio della determinazione dirigenziale n. 87 del 10.5.2002, pervenutale il 16 maggio con prot. 10524, e delle determine n. 88 e 89 del 17.05.2002 (omettendo la data della prima) pervenutele il 17.5.2002 con prot. 10636, segnala, indicando l’ora (ore 13.20) la mancata presa di servizio;

O)     in data 17 maggio 2002, con prot. n. 10671, la dirigente del 1° Settore trasmette al dirigente Settore Avvocatura la comunicazione della responsabile dei Servizi Demografici;

P)      in data 17 maggio 2002, per il tramite della dirigente del 1° Settore e unitamente a questa, veniva convocato dal Vice Segretario, dott. Luigi Cologno che lo invitava a individuare un ufficio di propria preferenza per la manifesta volontà di imprecisati amministratori a reintegrarlo nella posizione di responsabile URP, ottenendo, in tale occasione, un rinvio della decisione in attesa dell’espletamento del concorso interno, il cui esame orale era fissato per il giorno 21 maggio, con l’intento, peraltro, non avvalorata dal sottoscritto, di tacitare e porre termine alla controversia in atto;

Q)     in data 23 maggio 2002, per il mutato comportamento della dirigente del 1° Settore, veniva dalla stessa cacciato dall’Ufficio del personale e, alle rimostranze di dover produrre la propria segnalazione avverso le determinazioni di trasferimento, veniva invitato a sostare nel corridoio per attendere alla compilazione del ricorso;

R)     in data 24 maggio 2002, dopo aver interloquito con il dirigente dei Lavori Pubblici, ing. Pietro Zaccaro, che gli confermava la volontà della “Amministrazione”, nella persona di non precisati politici,  ostativa a qualsiasi suo reintegro nella funzione di responsabile URP, per la quale i dirigenti avevano ricevuto “precise disposizioni”, aveva un ulteriore incontro con il Vice Segretario, dott. Luigi Cologno, alla presenza del dirigente dell’Ufficio Legale, avv. Mario Carlino, il quale ultimo gli comunicava apertamente il proprio disagio per le sollecitazioni e la pressione che doveva subire da parte dei “politici” affinché assumesse al più presto provvedimenti punitivi nei suoi confronti nella veste di responsabile dell’Ufficio disciplinare. Tale incontro, per mancanza di tempo, si concludeva senza soluzione e con l’intesa che ci saremmo rivisti in una data successiva;

S)      in data 28 maggio 2002, con prot. n. 11308, la responsabile dei Servizi Demografici rinnova la comunicazione di mancata assunzione di servizio presso l’Ufficio Invalidi Civili;

T)     in data 28 maggio 2002, con prot. n. 11330, la dirigente del 1° Settore trasmette la comunicazione dei servizi demografici al dirigente Settore Avvocatura per l’attivazione di un “eventuale” procedimento disciplinare;

U)     in data 30 maggio 2002 gli venivano notificate due distinte contestazioni di addebito, ambedue recanti la data 29 maggio: uno, con prot. 244/Avv., per aver “messo in atto una attività calunniatoria, denigratoria e lesiva dell’immagine dell’Amministrazione… con conseguente grave danno” a seguito della pubblicazione della lettera su un giornale locale, e l’altro, prot. 247/Avv., per non aver preso servizio presso l’Ufficio Invalidi Civili con convocazione, per l’audizione, in data 11 giugno;

V)     in data 30 maggio 2002, con prot. di arrivo n. 13553 del 31.05.2002, presentava le proprie obiezioni alle determinazioni di trasferimento presso l’Ufficio Invalidi Civili in quanto il trasferimento:

1) era illegittimo per la incompetenza ad emanarlo del dirigente del 1° Settore:

2)     era illegittimo per non essere aderente alla procedura imposta dal Regolamento di organizzazione ed ordinamento degli Uffici e Servizi;

3)     era illegittimo perché non motivato in quanto carente dei presupposti di fatto;

4)     era illegittimo in quanto non rispettoso della contrattazione decentrata che stabilisce l’effettuazione della mobilità interna sulla base di un piano annuale e solo entro il 31 marzo di ciascun anno;

5)     era illegittimo per il richiamo all’art. 22 del Regolamento di organizzazione ed ordinamento degli Uffici e Servizi senza darvi attuazione e ad un non pertinente “art. 13…  senza altra ragione che dare un numero”;

6)     era illegittimo in quanto contrastante con l’art. 24 della contrattazione decentrata;

7)     era illegittimo in quanto in pieno contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2002;

8)     non individuava l’Ufficio dal quale si era rimossi;

9)     era disposto con la determinazione del dirigente del 1° Settore n. 87 del 10.5.2002, affissa all’albo pretorio in data 16.5.2002, che era stata, invece, redatta in data 15.5.2002;

   Si faceva inoltre notare la incongruenza della determinazione n. 88 del 14.5.2002 che dava per conosciuto il provvedimento n. 87 notificato, invece, solo il 16 maggio e il contrasto con l’indirizzo politico delineato dall’organo di governo con la delibera n. 124 del 15.2.1996, istitutiva dell’Ufficio Relazioni con il pubblico.

   Si comunicava, infine, che, qualora la disposizione fosse rinnovata ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 1994-97, per quanto rimanessero sussistenti tutti i rilevi di legittimità sollevati, il ricorrente vi si sarebbe in ogni caso adeguato e si chiedeva di poter chiarire ogni questione, alla base del difficile rapporto istauratosi e della persecuzione attuata nei confronti dello scrivente “contro ogni principio di umanità, di civiltà e di legalità, nell’ambito della Conferenza dei dirigenti;

 

W)    in data 11 giugno 2002, convocato per essere ascoltato in propria difesa in merito ai procedimenti notificatigli il 30 maggio, il dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, avv. Mario Carlino, tra l’altro componente della commissione del concorso interno di cui alla determinazione che si impugna, con l’atteggiamento sofferente del soldato tedesco chi si vede costretto, sotto il vigile occhio della SS, ad infierire contro il povero ebreo di cui riconosce, tuttavia, il valore e le ragioni, nel sollecitare il malcapitato a recedere dalla posizione assunta, per la quale era pressato a procedere contro la propria volontà e contro il diritto, faceva presente che “quel comportamento avrebbe creato dei problemi quando gli amministratori avrebbero visto la graduatoria del concorso…” palesando, per quanto in maniera reticente e imbarazzata, il reato di violenza privata e di minaccia… affrettandosi, tuttavia, ad aggiungere le proprie assicurazioni che egli, alla pari degli altri esaminatori, non si sarebbe piegato a mutare il proprio voto;

X)     sta di fatto che la pubblicazione della graduatoria è slittata di circa due mesi e che era voce ricorrente tra i dipendenti e gli stessi concorrenti che tale ritardo era dovuto alle resistenze e alle pressioni che la Commissione di concorso stava ricevendo da taluni amministratori per penalizzare o escludere dalla graduatoria lo scrivente;

Y)     sta di fatto che, avendo ascoltato l’esame orale dei colleghi che si sono classificati ai primi posti del concorso, non si ritiene che vi possa essere alcuno, tra quanti vi hanno assistito, che possa sostenere la loro valida collocazione in posizione preminente rispetto allo scrivente;

Z)      sta di fatto che si è avuto modo di apprendere nella maniera più vaga che, dovendo procedere alla approvazione della graduatoria, la dirigente del 1° Settore verso la fine del mese di giugno interloquiva con il Capo Servizio del personale, dott.ssa Carolina Tricarico, tra l’altro presente nella Commissione concorso con la funzione di segretario, chiedendo quali motivi potessero essere addotti per sospendere dalla graduatoria concorsuale un concorrente utilmente collocatosi nella stessa e facendo vaghi riferimenti a reati, per i quali si sarebbe stati in possesso di sicure prove, di cui il sottoscritto sarebbe colpevole e di cui è stato fin qui impunemente diffamato in quanto l’omertà, il riserbo o il timore hanno sempre impedito ai colleghi, da cui si è avuta voce in tal senso, di poterne individuare il responsabile al fine di perseguirlo giudizialmente;

Aa)  sta di fatto, in ogni caso, che è stato possibile procedere alla redazione della determinazione di approvazione della graduatoria solo in data 30 luglio 2002, cioè dopo aver portato a termine il piano opportunamente ordito per consentire la esclusione dalla graduatoria dello scrivente;

Bb)    infatti, il 21 giugno 2002, recatosi presso l’Ufficio per i procedimenti disciplinari per essere ascoltato in propria difesa in ordine ai due procedimenti notificatigli il 30 maggio (Cfr. punto u-), al termine del colloquio gli veniva notificato, direttamente dall’avv. Mario Carlino, una ulteriore contestazione di addebito, recante la medesima data 21 giugno e il prot. 289/Avv., per “assenza ingiustificata dal servizio” in quanto, su segnalazione del dirigente del 1° Settore (redatta in data 11.06.2002  con prot n. 12291e pervenuta al Servizio Avvocatura il 19.06.2002), non avrebbe “mai firmato alcun foglio di presenza” convocandolo per il giorno 28 giugno 2002, con il differimento al 2 luglio 2002;

Cc)   in data 2 luglio 2002, recatosi presso l’Ufficio per i procedimenti disciplinari per rispondere a tale ultimo addebito, si rendeva conto del comportamento sfuggente, evasivo ed infastidito dell’avv. Carlino, come emerge anche dalla lettura del verbale redatto dallo stesso, che assumeva l’atteggiamento non più del soldato tedesco costretto a torturare contro la propria volontà il malcapitato ebreo verso il quale mostrare solidarietà e partecipazione, bensì del duro, integerrimo e inflessibile Kapo’, privo di qualsiasi moralità e compreso solo del proprio “dovere” di far rispettare le regole da lui stesso subite. Infatti alla fine del colloquio, alle ore 14.35, notificava allo scrivente la nota del 2.7.2002, prot n. 297/Avv. con la quale veniva comminato il primo provvedimento di sospensione dal servizio e dallo stipendio con decorrenza dal giorno 8 luglio 2002 per la durata stabilita nella misura massima di 10 (dieci) giorni sulla base del rapporto disciplinare (sic!) trasmesso dal dirigente del 1° Settore con nota del 17.5.2002, prot. n.10609 (-Cfr. punto l-) per non aver preso servizio, come confermato dalla nota del 28.5.2002, prot. n.11330 (-Cfr. punto t-);

Dd)    con lettera del 4 luglio 2002, protocollata l’8 luglio 2002, Prot. 17046, il procedimento disciplinare di cui alla nota del 2.7.2002, prot. n. 297/Avv. veniva impugnato dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina;

Ee)    per tale motivo, con apposita nota del 8 luglio 2002, prot 314/Avv. il dirigente dell’Ufficio disciplinare comunicava ai vari uffici, compreso il dirigente del 1° Settore, la sospensione della sanzione irrogata;

Ff)      con nota del 24 luglio 2002, prot. n. 339/Avv. il dirigente dell’Ufficio disciplinare comminava un secondo provvedimento di sospensione dal servizio e dallo stipendio con decorrenza dal giorno 29 luglio 2002 e nella misura massima di 10 (dieci) giorni sulla base del rapporto disciplinare trasmesso dal dirigente del 1° Settore in data 11.6.2002 con prot. n. 12291 (-Cfr. punto bb-) per assenza ingiustificata dal servizio;

Gg)   con nota del 25 luglio 2002, prot. n. 341/Avv. il dirigente dell’Ufficio disciplinare comminava un terzo provvedimento di sospensione dal servizio e dallo stipendio con decorrenza dal giorno 8 agosto 2002 e nella misura massima di 10 (dieci) giorni sulla base del rapporto disciplinare trasmesso dal dirigente del 1° Settore in data 14.5.2002 con prot. n. 10347 (-Cfr. punto j-);

Hh)   in data 26 luglio 2002, tali ultimi due provvedimenti, mentre lo scrivente assente per degenza in regime di day Hospital, come regolarmente comunicato all’Ufficio del personale, venivano unitamente trasmessi, con raccomandata A.R. n. 4704, all’indirizzo del proprio domicilio (ben conosciuto dall'Amministrazione comunale) e, con Raccomandata A.R. n. 4705, all’indirizzo ove abita la moglie dalla quale è legalmente separato;

Ii)     in data 29 luglio 2002, mentre lo scrivente risultava in ferie a seguito di richiesta regolarmente presentata all’Ufficio del personale, si procedeva irritualmente, con le modalità di cui all’art. 140 del c.p.c. (irreperibilità), alla notifica dei due procedimenti presso l’abitazione della moglie da cui è separato legalmente per essere colà ancora intestata la propria residenza anagrafica, per quanto fosse ben nota la diversa attuale dimora attuale;

Jj)      a tale medesimo ultimo indirizzo, in data 29 luglio 2002 veniva trasmessa con Raccomandata A.R. n. 4781 copia della notifica effettuata con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. (irreperibilità);

Kk)   in data 30 luglio 2002, portato a termine il piano preordinato allo scopo di dare giustificazione alla sospensione del proprio nominativo dalla graduatoria, la stessa veniva approvata con la determinazione dirigenziale n. 772 di pari data;

Ll)     in data 6 agosto 2002, rientrato dalle ferie, i suddetti provvedimenti gli venivano notificati a mano e, nella medesima mattinata, poteva ritirare le tre raccomandate presso l’Ufficio postale;

Mm)  in data 8 agosto 2002 lo scrivente procedeva, con nota protocollata il 9.8.2002, n. 19811,  alla impugnazione della sanzione di cui alla nota 24 luglio 2002, prot.339/Avv. (Cfr. punto ff-) e, con nota protocollata il 9.8.2002 alla impugnazione della sanzione di cui alla nota del 25 luglio 2002, prot. 341/Avv. (Cfr. punto gg-);

Nn)   essendo stato nel frattempo assente per ferie, solo in data 21 agosto 2002 apprendeva la notizia che con determinazione dirigenziale si era proceduto all’approvazione della graduatoria con omissione del proprio nominativo per cui, nella stessa data, avanzava apposita richiesta di copia, protocollata in arrivo al n. 20251, rilasciatagli in data 22 agosto 2002.

 

   Da quanto esposto si può vincere come il ritardo nella approvazione della graduatoria del concorso, addebitabile in un primo tempo alle resistenze frapposte alla propria utile collocazione nella graduatoria del concorso da parte di qualche “politico”, si sia protratto solo per la necessità di dare il tempo di confezionare nel corso del mese di luglio ben tre sospensioni dallo stipendio e dal servizio, con il massimo della pena e per trenta giorni complessivi, in maniera da far scattare il disposto dell’art. 83 del DPR n. 3/1957 artatamente invocato nella determinazione in questione.

°°°

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

 

 Fatta tale premessa sulle circostanze che hanno preluso la determinazione dirigenziale n. 772 del 30.7.2002, si intende di seguito procedere all’esposizione dei rilievi critici in ordine alla esclusione del proprio nominativo dalla graduatoria di cui alla premessa, come operata dal predetto atto, del proprio nominativo, esponendo le ragioni di diritto e di fatto che ne sostanziano la illegittimità, distintamente nei seguenti punti:

 

A)     Inapplicabilità dell’art. 83 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;

B)     Inapplicabilità del Titolo VII, Capo I - artt. 78 e segg. del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;

C)  Altre considerazioni

 

 
A) INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 83 DEL D.P.R. N. 3 DEL 10 GENNAIO 1957

 

    Ponendo il caso della vigenza dell’art. 83 (-Effetti della sospensione della qualifica-) e del combinato art. 81 (-Sospensione dalla qualifica-) del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, che recitano:

 

 - art. 83. Effetti della sospensione della qualifica

   L'impiegato al quale è inflitta la sospensione (Cfr. art. 81) non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

  Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.”

 - art. 81. Sospensione dalla qualifica.

   La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

   Omissis…

 

   si rileva quanto segue:

 

A-01)   L’art. 83 non risulterebbe applicabile all’Ente locale in quanto riferibile solo alle ‘promozioni’ previste nell’ambito degli impiegati civili dello Stato di cui agli articoli da 163 a 198 di detto D.P.R. in maniera annuale, in base all’anzianità di servizio, al merito, al merito assoluto, in base al giudizio favorevole o a scelta del Consiglio di amministrazione, ovvero senza esami ovvero con una casistica non equiparabile alla procedura selettiva per la progressione verticale di cui all'art. 4 del CCNL 31.3.1999;

 

A-02)   L’art. 83 non risulterebbe applicabile in quanto invocabile solo in caso di “sospensione dalla qualifica” che, ai sensi dell’art. 81, consiste “nell’allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese”, mentre nel caso in specie il riferimento  trattasi, invece, di "sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni" (art. 25 CCNL del 6.7.1995);

 

A-03)   L’art. 83 non risulterebbe applicabile in quanto prevede che la sospensione sia stata "inflitta"  dal Ministro previa proposta di sanzione della Commissione di disciplina (Cfr. art. 114 DPR n. 3/57), ovvero stabilita nel grado definitivo, mentre nel caso specifico, essendo state le tre sospensioni impugnate (Cfr. punto dd-, ll- e mm-), le tre distinte sanzioni, per quanto irrogate, non risultano "inflitte", in quanto suscettibili di impugnazione (ar. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), e, allo stato di fatto, risultano sospese per l'effetto dell'art. 55, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;

 

A-04)    L’art. 83 non risulterebbe applicabile in quanto, nel caso in specie, dovrebbe essere previsto, dato il collegamento all'art. 82 dello stesso DPR.,  la corresponsione dell'assegno alimentare;

 

 A-05)   L’art. 83 non risulterebbe applicabile in quanto conseguente all'art. 81 ove la sospensione dalla qualifica è prevista per "non meno di un mese", mentre nel caso in specie trattasi di sospensione dal servizio per un massimo di 10 giorni.

  Nel caso, poi, in cui si fosse voluto far valere la somma delle giornate di ciascuna delle tre sospensioni alla data del 30 luglio (data di emissione della determinazione) per far rientrare tale somma nella dizione “non meno di un mese”, e consentire, quindi, per quanto nessuna delle sanzioni fosse stata “inflitta”, l'invocazione della conseguenza prevista dall'art. 83, non si è voluto contemporaneamente tener conto che, alla data del 30 luglio, la seconda e terza sospensione dal servizio di dieci giorni risultavano, al momento, suscettibili di impugnativa nei successivi venti giorni, mentre la prima sospensione era già stata impugnata e la sospensione della sanzione era a conoscenza della dirigente del 1° Settore per esserle stata comunicata con nota del dirigente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari in data 8 luglio 2002 (Cfr. punto ee-);

 

A-06)   Alla luce della illogicità del dirigente del 1° Settore e del dirigente del Settore Avvocatura del Comune, che ha suggerito l’escamotage del riferimento all’art. 83, trova spiegazione la frenetica pressione esercitata sul servizio dei messi notificatori perché il secondo e il terzo provvedimento di sospensione fossero notificati nelle forme previste dall'art. 140 del c.p.c. (irreperibilità) per rientrare nel termine del 30 luglio 2002, data in cui necessitava procedere all'approvazione della graduatoria, per quanto fosse ben noto all'Amministrazione la circostanza che lo scrivente era in quel periodo assente per ricovero in day-Hospital (dal 24 al 26 luglio - Cfr. punto hh-) e assente per ferie (dal 29 luglio al 2 agosto - Cfr. punto ii-).

 A tale ultimo proposito (cfr. punto ii-), occorre rilevare che, essendo ben conosciuta all’Amministrazione e allo “avvocato” dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, la dimora abituale dello scrivente, per avere lo stesso e la dirigente del 1° Settore, già da circa un anno, provveduto a notificarvi e/o indirizzarvi tutte le precedenti e numerose note, la notifica effettuata presso l’abitazione della moglie è del tutto irrituale, come ben conosce qualsiasi studentello di Giurisprudenza e come affermato da numerose sentenze tra le quali si cita solo quella del 25.2.1995, n. 2143, confermata da Cassazione, sent. 4518 del 5.5.1998 (dimora).

Alla luce, poi, per citarne solo alcune tra le tante, della sentenza Cassazione n. 6344 del 25.11.1988,  -con particolare richiamo, per la chiarezza della fattispecie, alle sentenze della stessa Corte n. n.5137* del 7.10.1982 e n. 993* dell’8.2.1985-, la notifica per irreperibilità effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è da ritenersi nulla ad ogni effetto.

A-07)    Si è inteso procedere all'esame analitico e di merito di cui al presente punto (per quanto inutile alla luce della non vigenza dell'art.83 del DPR 3/57, come notoriamente risaputo sulla base delle disposizioni richiamate al seguente punto), solo per mostrare che, anche nel caso della sua vigenza, ricorrerebbero tutti le circostanze per la non applicabilità dell'art.83 del DPR 3/57 al caso in specie.

 

 

B) INAPPLICABILITÀ DEL TITOLO VII, CAPO I - ARTT. 78 E SEGG. DEL D.P.R. N. 3 DEL 10 GENNAIO 1957

 

   L’art. 83 del D.P.R. n. 3/57 non risulta applicabile in quanto tutta la materia disciplinata dal Capo I del Titolo III di tale decreto è stata ridisegnata prima dal Regolamento Organico del personale del Comune di San Severo e poi dalla legge e dai contratti.  In particolare:

 

   B-01) già dal 1976 il Comune di San Severo ha, con proprio Regolamento, adeguato le norme previste dal D.P.R. n. 3/57 alla realtà locale ridisegnando in maniera completa tutta la materia in proposito sulla base di quanto previsto dal Titolo III del Regolamento Organico del personale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 738 del 29 agosto 1976 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 751 del 30 settembre 1986, stabilendo al Capo I, art. 93, i Richiami; al Capo II, artt. da 94 a 104, le Sanzioni; e al Capo III, artt. da 105 a 123, il Procedimento;

 

   B-02) nel 1993, l’art 55 del D. Lgs 29/93 stabiliva l’applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300 indipendentemente dal numero dei dipendenti;

 

   B-03) L’art. 59, comma 2, del  D.Lgs. n. 29/93 stabiliva, in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità, l’applicabilità dell’articolo 2106 del codice civile e dell'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

 

   B-04)   Il  D.Lgs. n. 29/93, con l'art. 74  (come sostituito dall'art. 38 del D.Lgs. 546/93) ha abrogato il comma 9 dell'art. 51 della Legge 142/90, che ancora faceva riferimento "alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato" in ordine alle responsabilità e alle sanzioni disciplinari applicabili nell'ambito degli Enti Locali,  stabilendo, inoltre,  l'abrogazione di "tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto" con decorrenza dalla stipula del successivo contratto di comparto;

 

   B-05) Tale abrogazione ha avuto decorrenza con il CCNL 1994-1997 (P.C.M. del 6.4.95) stipulato il 6 luglio 1995 e gli art.24 e 25 di tale contratto hanno disciplinato ex novo la materia;

 

   B-06) l'art. 27, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituendo l’art. 59, comma 3, del  D.Lgs. n. 29/93, rinviava, per la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, ai contratti collettivi;

 

   B-07) l’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, aggiungendo al D.Lgs. 29/93 l’art. 59-bis ampliava l’applicabilità di detto art. 7, mentre stabiliva, con il comma 2, la decadenza dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 29/93 a far data dalla entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo;

 

    B-08) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha infine stabilito, all’art.72, l’abrogazione del D.Lgs 29/93 e con l’art. 55 ha riconfermato le disposizioni già contenute nell’art. 59 dell’abrogato decreto legislativo n. 29/93, senza dar luogo alla decadenza dei commi 7, 8 e 9 prevista dall’art. 28, comma 2 , del D. Lgs. N. 80/98.

 

    Tali disposizioni sono state riportate, per quanto bastevole solo il citato Regolamento e il successivo CCNL, per mettere in mostra la malafede sottesa alla pretestuosa invocazione della legge n. 3/57 in materia disciplinare, la cui inapplicabilità si presume debba essere a conoscenza di qualsiasi dipendente comunale anche se appartenente alle categorie meno alte previste dal sistema di classificazione, ovvero per sottolineare la condizione psicotica e lo stato confusionale del sistema repressivo posto in atto da una dirigenza da “Repubblica delle Bananas” dove ognuno fa quello che vuole ricavando autorità non dalle norme e dalle leggi ma dallo stipendio che percepisce, dal ruolo di potere ricoperto, e dal grado di asservimento a chi gli ha fornito tali prebende

 

C) ALTRE CONSIDERAZIONI

 

   Nel provvedimento disciplinare del 27.11.2001, prot 381/Avv., di cui alla contestazione di addebiti del 30.07.2001, prot. 226/Avv. (–con il quale si irrogava della sanzione di 4 ore di multa per inesistenti e inconsistenti motivi e non riportato nella presente in quanto riferito al 2001 e perché conclusosi in sede di conciliazione con la commutazione in un rimprovero scritto –) si faceva riferimento alla possibilità di impugnativa nel termine dei 20 giorni prescritti, mentre tale dizione risulta del tutto scomparsa nel provvedimento del 2.7.2002, prot. 297/Avv, che irrogava la prima sospensione (punto Cc-). Tale dizione, omessa con l’evidente scopo di trarre in inganno lo scrivente, è riapparsa, dopo la reprimenda espressa con l’impugnazione presentata l’8 luglio (cfr. punto Dd-), in calce ai due successivi provvedimenti sanzionatori.

 

  Si fa notare solo per inciso, in quanto materia non attinente alla sospensione dalla graduatoria concorsuale disposta con la determinazione dirigenziale n. 772 del 30 luglio 2002 oggetto della presente denuncia, come la irrogazione delle sanzioni di cui ai punti  Ff) e Gg) elencati in premessa, per il periodo di applicazione dal 29 luglio al 17 agosto 2002, comporti ben 17 giorni di trattenuta stipendiale sulle competenze del mese di agosto e, quindi, in misura superiore a quanto stabilito dall’art. 27, comma 6 del CCNL vigente nei confronti del dipendente sospeso dal servizio “per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà” nel qual caso si dà luogo alla corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

 La constatazione che un lavoratore in sospensione cautelare dal servizio (art. 26 del CCNL) possa conservare l’intera retribuzione e un lavoratore in sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare (art. 27 del CCNL) possa percepire un’indennità pari al 50 % della retribuzione, mentre tale diritto non è stato concesso o assicurato a un dipendente contro il quale sono stati inventati pretestuosi e futili provvedimenti sanzionatori che hanno meritato il massimo della pena prevista di 10 giorni, se può far riflettere sul grado di follia e di invasamento persecutorio, nonché sulla tracotante sicumera di impunità della dirigenza del Comune di San Severo, non fornirà alcun elemento alla Magistratura e a quanti in indirizzo sulla sofferenza psicologica che lo scrivente ha dovuto e deve subire nella più completa omertà e indifferenza di quanti hanno assistito a questo stillicidio inutilmente denunciato da oltre un anno.

 A tale proposito, poiché si è appreso da un collega che non intende essere nominato che la dirigente del 1° Settore, a sostegno del dispositivo della propria determinazione n. 772, ha affermato di far riferimento ad una “sentenza” senza, peraltro, citarla né nella determinazione né allo sprovveduto interlocutore, a sostegno del senso comune sopra affermato, ci si permette di far riferimento alla seguente sentenza (che, per quanto non appropriata alla fattispecie, potrebbe essere invocata almeno in via analogica) della Cassazione civile, Sez. Lav., n. 7303 del 17.07.1990:

    La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale - la quale può essere disposta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, fermo l'obbligo di corresponsione della retribuzione - legittima anche la sospensione della controprestazione retributiva solo se ciò sia previsto dalla disciplina collettiva, la quale peraltro non può disporre la privazione della retribuzione per un periodo più ampio di quello (non oltre dieci giorni) previsto per la sospensione disciplinare dall'art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970, non essendo rinvenibile nel vigente sistema normativo alcuna disposizione che consenta di attribuire alla sospensione cautelare effetti più ampi di quelli propri della sospensione disciplinare, la quale, a sua volta, non può debordare dai limiti imposti dalla legge. (Sez. Lav., sent. n. 7303 del 17-07-1990)

 

   Tutto quanto sopra esposto appare come un chiaro segno di dolo o di una incredibile e manifesta ignoranza, come già ampiamente dimostrata in passato per altri atti prodotti con modalità illegali, non ottemperando ai principi e alle norme che regolamentano la pubblica amministrazione, e specificamente l’Ente Locale, al fine di cagionare ingiusto danno ad un dipendente meritevole.

 

 

Conclusioni

 

   Si è inteso procedere all'esame della legislazione vigente al solo scopo di mostrare, nella maniera più chiara, la persecuzione e la determinata pervicacia con cui questa viene portata avanti contro la persona dello scrivente, senza alcun riguardo alle norme di legge che i funzionari, promossi dirigenti non per merito ma per servilismo, dovrebbero, invece, per il ruolo rivestito, ben conoscere, e per denotare la mancanza di scrupoli, senza alcun tipo di remora morale e legale, con cui la dirigenza del Comune di San Severo gestisce il personale, nonché il regime di illegalità e di prevaricazione di cui questi gestori della cosa pubblica, come individuati, si sono fatti strumento, in continuazione di reato e in un unico disegno criminoso, per soddisfare, quali lacchè prezzolati e mercenari senza legge, le disposizioni di chi li ha, per propri fini, chiamati a svolgere funzioni di gestione proprio per l’ampiezza della loro mancanza di senso morale, per la loro di malafede e la capacità di venir meno a qualsiasi principio di civiltà, di legalità e di correttezza che, al fine di ledere la persona, l’equilibrio psicofisico e la professionalità dello scrivente, non si sono peritati e non si peritano di ignorare e calpestare con la sfrontatezza e la sicumera, fin'ora confermata per la mancanza di qualsiasi intervento esterno, di chi non teme alcun giudizio o controllo superiore e nella convinzione della propria impunità.

 

  Non si comprende a questo punto perché, in continuazione di reato con quelli già denunciati alla Magistratura da oltre un anno, la stessa non intervenga a porre fine allo stillicidio di questa persecuzione a cui il sottoscritto è sottoposto dalla Amministrazione del Comune di San Severo che, in dispregio e con il calpestamento di ogni norma di ordine regolamentare, contrattuale e legislativo e con la pressione vieppiù feroce per l’indifferenza e il clima di impunità in cui si sta consumando, vi sta impunemente perseverando confidando di spezzarne lo spirito e la resistenza e con la finalità di indurlo a gesti estremi.

 

   Resta da sottolineare il mancato esercizio del dovere di controllo sugli atti dei dirigenti da parte dell’amministrazione e in particolare dell’assessore con delega al personale sig. CAPOSIENA che, per essere l’assessore di riferimento alle cui direttive devono attenersi i dirigenti, come previsto dall’art. 109 del D.Lgs 267/2000, è da individuare, salvo le responsabilità del Sindaco, come l’istigatore a delinquere e il vero ed unico mandante delle scorrettezze, illegalità e comportamenti che hanno caratterizzato,  sotto la compiaciuta sovrintendenza e il coordinamento del Segretario Generale, dott. Balice, le azioni e gli atti del dirigente del 1° Settore, dott.ssa Belmonte, e del dirigente dell’Ufficio Legale e per i procedimenti disciplinari, avv. Carlino, fatte salve le responsabilità penali, gestionali e disciplinari facenti capo agli stessi.

 

    Per tutti i fatti denunciati nella presente, anche in connessione alle precedenti denunce presentate direttamente alla Procura della Repubblica o a questa pervenute per il tramite del Comando Compagnia Carabinieri di San Severo, e per tutti i fatti esposti per i quali, con riferimento alla ampia documentazione collazionata nel corso di quindici mesi di calvario, disponibile su richiesta del magistrato incaricato, si ravvisino gli estremi di reato, SI PROPONE FORMALE DENUNCIA/QUERELA contro le persone individuate e contro tutte quelle che, per quanto non individuate, vi siano a qualsiasi titolo collegate chiedendone la punizione a Norma di Legge, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni patiti e patenti.

 

  La presente è rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero degli Interni perché vi possano ravvedere gli estremi per un autorevole intervento al fine di riportare il Comune di San Severo in una condizione di legalità e di correttezza.

 

  La presente è rivolta al sig. Giuliano Giuliani nella qualità di Sindaco del Comune di San Severo perché prenda atto della inadeguatezza dei dirigenti da lui nominati per circostanze puramente clientelari e per imposizione di qualche suo subdolo mentore, - - che ne ha usato a proprio piacimento contro la sua persona e contro l’Amministrazione di cui rimane unico responsabile --, nonché del calpestamento da questi attuato di ogni norma di legge, contrattuale, statutaria e regolamentare come denunciato nella presente e perché si faccia promotore di  riscatto del degrado in cui versa l’apparato comunale e delle oggettive responsabilità a lui imputabili quale Capo dell’Amministrazione.

 

   La presente è rivolta al Presidente del  Nucleo di Valutazione del Comune di San Severo perché, dall’esame dei fatti denunciati e dalla rispondenza o meno degli atti di gestione, come descritti, ai principi fissati dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e ai fini del controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza, e sulle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, come stabilito dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché del rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 286 dl 30.7.1999,  tale consesso effettui la valutazione di competenza e appuri la violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza e lealtà dei dirigenti riferendone al sindaco, ovvero la lesione del diritto del lavoratore a svolgere la sua attività lavorativa con i conseguenti riflessi professionali con l’attuazione, nel caso in specie, di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, terza alinea, del regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 20 aprile 2002.

 

   La presente è rivolta a tutti i dirigenti del Comune di San Severo perché, quanti tra loro abbiano vera consapevolezza della funzione a cui sono stati chiamati e siano animati dallo spirito di correttezza, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse e condividano la finalità statutaria di favorire il pieno sviluppo della persona umana, prendano le distanze dai comportamenti e dagli atti di cui sopra e perché, in nome della corretta gestione e a tutela della dignità e dello sviluppo del personale, smettano dal proprio comportamento omertoso e indifferente e, con uno scatto di dignità individuale, dando atto delle qualità, dell’abnegazione, dell’efficienza, dei meriti e della professionalità, nonché dei risultati conseguiti dallo scrivente quale Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, assumano una posizione apertamente critica nei confronti della persecuzione e delle illegalità denunciate e delle manovre e piani diabolici posti in essere contro la sua persona, non consentendo ulteriormente il perpetrarsi di simili atti delinquenziali;

 

   La presente è rivolta al Vescovo della Diocesi di San Severo perché possa prendere atto della invivibilità della condizione denunciata e delle conseguenze nel frattempo subite che un tempestivo intervento a tutela dei diritti umani e fondamentali calpestati avrebbe potuto scongiurare.

 

   Si vuole in ogni caso precisare che, pur non esimendosi dall’esprimere la propria pietà nei confronti di quanti, per la loro mancanza di senso morale, si fanno complici delle condizioni di irregolarità, immoralità e di illegalità così diffuse nella società civile tanto da sembrarvi connaturate e ineludibili, la presente denuncia è effettuata quale espressione di tutela della propria dignità e professionalità e nella convinzione che la propria condizione di pubblico dipendente non possa, e non debba, comportare alcuna compromissione della propria persona e dei diritti fondamentali dell’uomo.

 

 

              Il responsabile U.R.P.     

      (Giovannantonio Macchiarola)

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