San Severo, 16 dicembre 2001

 

Alla Commissione Provinciale di Conciliazione

c/o Ufficio Provinciale del Lavoro

Corso del Mezzogiorno, 1

Foggia

 

Al Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro

                                     Foggia

 

Al Collegio arbitrale di disciplina

del Comune di San Severo

 

Al Comando Compagnia Carabinieri

di San Severo

 

 

Oggetto: Impugnazione sanzione disciplinare

 

 

 

         Il sottoscritto Macchiarola Giovannantonio nato a Gambatesa (CB) il 29. 9. 1950 e residente in San Severo (FG) alla Via Filippo Pelosi, 16, in servizio di ruolo presso il Comune di San Severo,

 

 Vista la nota n. 381 del 27.11.2001, notificatagli il 29.11.2001 a mezzo messo comunale, a firma del Dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di San Severo, con la quale gli viene comunicata la irrorazione della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione per  i fatti ascrivibili alle fattispecie sanzionatorie di cui al CCNL del 6.4.1995 e precisamente:

      dell’art. 25, c. 5, lett. d)- “Ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata”;

      dell’art. 25, c. 5, lett. c)- “Assenza ingiustificata dal servizio;

      dell’art. 24, c. 5, lett. g)- “Violazione di doveri di comportamento da cui sia derivato danno…”,

 

   presenta formale impugnativa della medesima in quanto i fatti rilevati e addebitati con la contestazione di addebito recante il prot. 226/Avv. e la data del 30.7.2001 sono pretestuosi, infondati e illogici e, conseguentemente, la sanzione irrorata risulta illegittima e immotivata.

 

   La presente impugnativa è prodotta dinanzi agli organismi indicati nella medesima disposizione sanzionatoria (Collegio arbitrale di disciplina del Comune di San Severo e Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro) e, in via cautelativa, alla Commissione provinciale di Conciliazione di Foggia.

 La presente è, inoltre, trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri di San Severo in ragione della connessione del procedimento che si avversa con i comportamenti prevaricatori e le azioni illegali già poste in atto contro lo scrivente e per i quali, a seguito di distinte e particolareggiate denunce, sono in corso le indagini di rito.

 

 Al fine di porre in evidenza la pretestuosità, l’infondatezza e l’illogicità dei fatti contestati, si precisa quanto segue:

 

   A)-  in ordine alla mancata e non giustificata presa di servizio nel giorno 16.7.2001 e alla presentazione in data 23.7.2001 della certificazione medica, nonché alla assenza ingiustificata dal giorno 17.7.2001 al 27 luglio 2001

1)          Il provvedimento con cui si è inteso colpire il responsabile URP, disposto con ordine di servizio del 4 luglio 2001, prot. N. 16727, e che giustificava il trasferimento dello stesso, “con effetto immediato”, dall’Ufficio Relazioni con il pubblico ad Comando di Polizia Municipale, per “carenza di personale che non consente il corretto espletamento dei numerosi adempimenti connessi all’Ufficio Vigili Urbani”, raggiungeva lo scrivente mentre era assente per malattia a seguito del trattamento sanitario obbligatorio (TSO), ordito a suo danno con la connivenza di medici compiacenti e comminatogli dall’Amministrazione comunale per ritorsione contro la evidenziazione di acclarate responsabilità dirigenziali per le quali non si sono avute ragioni sufficienti per darvi risposta in maniera epistolare;

2)          In risposta a tale provvedimento, con nota del 6 luglio 2001, lo scrivente, nel prendere atto della disposizione, rilevava la mancata indicazione del tempo di esecuzione del trasferimento, nonché la circostanza che si procedeva a sguarnire di personale l’Ufficio Relazioni con il pubblico di cui ha avuto, senza alcun demerito, la responsabilità per oltre un quinquennio quale unico operatore;

3)          Con risposta datata 11.7.2001, prot. 17332, il dirigente del 1° Settore ribadiva, seccamente e senza alcuna precisazione nel merito, la disposizione di trasferimento, trovando il tempo di “diffidare” il malcapitato “dal disattendere l’ordine di servizio pena l’adozione dei provvedimenti di legge” e, in abundantia, dall’utilizzare “per motivi personali” carta intestata del Comune;

4)       In prosecuzione della  condizione di assenza per motivi di salute, nel pomeriggio del 16 luglio 2001, produceva, per il tramite della collega sig.ra Maria Florio, apposita certificazione medica il ricovero in regime di “Day Hospital” che, rifiutata in un primo momento dall’Ufficio Personale, solo nei giorni successivi e su autonoma richiesta del medesimo Ufficio, veniva acquisita agli atti;

5)          Nei successivi giorni, avendo avuto lo scrivente occasione di contatti con l’Ufficio personale, gli si contestava, verbalmente e unicamente, la presentazione del certificato in quanto questo avrebbe avuto valore per il solo giorno di presentazione, con l’argomentazione che il ricovero in regime di “Day Hospital” era da intendersi quale ricovero per “un solo giorno” (sic!);

6)          La particolare interpretazione e la conseguente discussione, utile a dimostrare l’accettazione del certificato e la sua regolarità di presentazione, ha avuto quali testimoni il Sig. Antonio Vitelli, in servizio presso l’Ufficio del personale, e la Sig.ra Carolina Tricarico, responsabile del medesimo Ufficio;

7)          La erronea argomentazione trova, tra l’altro, preciso riscontro nella contestazione di addebito del 30.7.2001, prot. 226/Avv. ove, dopo aver rilevato la presentazione di “un attestato di ricovero in regime di Day Ospital del giorno 16.7.2001”, si soggiunge che “Nessuna certificazione, invece, è stata prodotta per i giorni successivi”. Sarà, d’altronde, di una qualche utilità rilevare la contraddizione tra l’accusa di “assenza ingiustificata dal servizio a decorrere dal giorno 17 luglio 2001…” e l’accusa di presentazione ritardata di “un certificato di ricovero in regime di Day Ospital decorrente dal 16.7.2001”, ambedue contenute nella nota di irrorazione della sanzione;

8)       Resta il fatto che, interpellata successivamente sulla questione della “durata” del “Day Hospital” e sulla mancanza “copertura” dei giorni successivi, la responsabile dell’Ufficio del Personale, Sig.ra Carolina Tricarico, aveva rassicurato lo scrivente per quanto atteneva alla definitiva chiarificazione della questione e confermava che tutto risultava regolare;

9)          A chiusura del ricovero, avvenuta il 27.7.2001, veniva presentata regolare certificazione medica, acquisita senza problemi dall’Ufficio Personale.

 

   Da quanto sopra esposto si potrà desumere con chiarezza che l’addebito, con la conseguente assunzione di sanzione disciplinare, risulta del tutto ingiustificato in quanto lo scrivente risultava assente per malattia a tutto il 15 luglio 2001 e che tale assenza si è protratta, senza soluzione di continuità, come documentato dalla certificazione prodotta il 16 luglio 2001.

Da ciò si può evincere come la contestazione di “mancata e non giustificata presa di servizio nel giorno 16.7.2001” non trovi alcun riscontro, e come il ritardo nell’acquisizione della certificazione non risulti addebitabile allo scrivente, mentre l’accusa di assenza ingiustificata dal servizio “dal giorno 17 luglio 2001 al 27 Luglio 2001”,  può essere addebitata ad una giustificabile ignoranza.

 Non si comprende, infine, a quale titolo le note distintamente prodotte in data 20.7.2001 dal dirigente del 1° Settore e dal Comandante Polizia Municipale lamentino contemporaneamente, vista la precedente certificazione medica, la mancata presa di servizio nella fatidica data del 16 luglio 2001, a meno di riflettere sulla circostanza che ambedue sono stati nel frattempo denunciati dallo scrivente per atti penalmente rilevanti compiuti a suo danno.

 

   B)-  in ordine alla presentazione della domanda di ferie ad un dirigente di diverso Settore, senza preventiva autorizzazione da parte del responsabile del Servizio

1)       La domanda di congedo, datata 25 luglio e decorrente dal 30.7.2001, è stata compilata sui fogli prestampati presenti nell’Ufficio Relazioni con il pubblico e non si è fatto, quindi, alcun caso alla sua intestazione come, d’altronde, dovrebbe risultare da domande presentate in precedenza, o successivamente, sia dallo scrivente che dalla collega.

2)       Per quanto riguarda, invece, la preventiva autorizzazione da parte del responsabile del Servizio, si fa presente che lo scrivente, per quanto colpito da un ingiustificato e inopportuno provvedimento di trasferimento, non ha mai preso servizio presso il Comando di Polizia Municipale e, in permanenza della condizione di assente per malattia, non ha ritenuto di doverne chiedere l’assenso o l’autorizzazione preventiva.

3)       A tal ultimo proposito occorre evidenziare che le successive domande di ferie fin qui usufruite (con decorrenza 10.9.2001- per la durata di 10 giorni;  con decorrenza 5.10.2001 – per la durata di due giorni; con decorrenza 9.10.2001 – per la durata di 4 giorni) non hanno richiesto alcuna preventiva autorizzazione di tale responsabile di Servizio, le cui “esigenze immediate” si confida siano state nel frattempo coperte da altro personale, esentando lo scrivente da un trasferimento inutile, irragionevole e immeritatamente punitivo avverso il quale si è adito, peraltro, il Giudice del Lavoro.

 

   C)-  in ordine alle valutazioni alla luce dei criteri generali previsti dall’art. 25, comma 1, del CCNL 6.4.1995 e al comportamento assunto dal dipendente.

1)       Si ritiene che il richiamo all’art. 25, comma 1, del CCNL 6.4.1995, utile a giustificare il provvedimento disciplinare adottato con la nota del 27.11.2001, prot. 381/Avv., possa essere ancor più utile a denotare, nel caso specifico, la non applicabilità di sanzioni per cui, in corrispondenza delle lettere del comma invocato si fa presente che:

a)       non si è in presenza di intenzionalità di comportamento in nessuno dei casi ascritti, né tanto meno di negligenza o imprudenza, vista la particolare situazione lavorativa dello scrivente e lo stesso “animus” dei dirigenti, come evidenziato nella presente e come denunciato penalmente;

b)       la eventuale violazione (mancata presa di servizio per trasferimento irrorato mentre il dipendente risulta assente per malattia da oltre un mese e, per di più, in presenza di ricovero in regime di “Day Hospital”) non si ritiene possa essere definita rilevante a qualunque fine;

c)       La posizione di lavoro occupata dallo scrivente nell’arco degli ultimi cinque anni non riflette alcuna responsabilità in ordine al trasferimento non attuato, in quanto si trovava in condizione di assenza dal lavoro per motivi di salute a seguito della incredibile malevolenza della medesima amministrazione;

d)       Data l’assenza dal servizio a far tempo dal 6 giugno 2001 si ritiene che lo scrivente non abbia potuto determinare alcun disservizio né, tanto meno, per gli stessi motivi, danno o pericolo per l’amministrazione;

e)       Le circostanze in cui sono maturate le contestazioni possono solo ritenersi attenuanti per lo scrivente e, inoltre, non si è tenuto alcun conto della mancanza di precedenti disciplinari nell’arco di quasi ventinove (29) anni di servizio, né dei più che ottimi precedenti lavorativi, dell’impegno e della abnegazione mostrata nello svolgimento dei compiti affidatigli e ampiamente riconosciutagli, dell’accoglienza, ascolto e assistenza prestata all’utenza, della qualità del lavoro prodotto, dei risultati conseguiti e dei riconoscimenti ottenuti a livello locale e nazionale.

 

2)       Per quanto riguarda il comportamento dello scrivente, sarà utile precisare che, in occasione delle convocazioni per essere sentito, fissate il 10.8.2001 e il 1° Ottobre 2001, nella prima si trovava da diversi giorni fuori città e, nella seconda, risultava ricoverato in regime di Day Hospital.

3)       Che da tali circostanze non può ricavarsi o evincere in alcun modo un “intenzionale rifiuto del confronto con l’Amministrazione” anche in virtù del carattere e della personalità dello scrivente e della già richiamata circostanza che ha visto l’Amministrazione sottrarsi in maniera assurda e psicotica al confronto, nonostante sia stato attuato dallo scrivente con una serie di lettere trasmesse a tutti i dirigenti comunali e espressamente, per quanto inutilmente, richiesto e invocato.

 

D)-  in ordine alle ragioni di opportunità e all’offerta al dipendente di ulteriore motivo di dialogo per favorire la sua integrazione nell’Ente

Alla luce di quanto fin qui detto e delle vere ragioni che sottendono le contestazioni elevate e la pena irrorata, risulta del tutto farisaica la benevolenza della non applicabilità della sospensione dal servizio accordata, “per ragioni di opportunità”, specie alla luce della condizione di “mobbing estremo” che l’Amministrazione del Comune di San Severo ha osato attuare nei confronti di uno tra i suoi migliori dipendenti, col fine di allontanarlo dal lavoro e di minarne lo stato psico-fisico, senza alcuna remora di tipo giuridico, amministrativo o morale, costringendolo, in ossequio ad una maniacale volontà punitiva, in una condizione di isolamento e di disagio che si sta protraendo dal 6 giugno 2001.

 

E)-  in ordine alle fattispecie sanzionate

      Per quanto riguarda la fattispecie dei fatti contestati e sanzionati, occorre definire la non invocabilità delle disposizioni contrattuali richiamate. Nello specifico di ciascuna ascrizione dei fatti contestati, si precisa distintamente che:

1)       art. 25, c. 5, lett. d)- “Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni a trasferirsi nella sede assegnata”:

a)       non si può invocare tale fattispecie in quanto non vi è stata “mancata giustificazione” come riconosciuto dalla stessa amministrazione sia nell’addebito che nella decisione sanzionatoria e come avvalorato dall’Ufficio del Personale che ha accettato, anche se con ritardo, la certificazione medica di cui ha, successivamente e in maniera espressa,  riconosciuto la validità.

b)       non si è verificato alcun ritardo nell’attuazione del trasferimento in quanto tale trasferimento non ha mai avuto luogo per la continuità della assenza dal servizio per malattia o ferie. Se tale circostanza ricorresse, il ritardo supererebbe di gran lunga il massimo di giorni previsto e ricorrerebbero le circostanze previste dal comma 6, lett. c);

2)       art. 25, c. 5, lett. c)- “Assenza ingiustificata dal servizio fin a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso:

c)       non vi è stata assenza dal servizio né abbandono dello stesso in quanto l’assenza dal servizio per motivi di salute è riconosciuta contrattualmente. Se tale circostanza ricorresse sarebbe stato applicabile, visto il superamento dei 10 giorni, sarebbe stato applicabile comma 6, lett. d);

d)       l’assenza per ragioni di salute è stata ampiamente giustificata con la produzione della dovuta certificazione, regolarmente accettata dall’Ufficio competente pur nella reiterazione della presentazione con le medesime modalità;

3)       art. 25, c. 4, lett. g)- “Violazione di doveri di comportamento, …, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi:

e)       non è riscontrabile alcuna violazione ai doveri di comportamento da parte dello scrivente, come previsti dall’art. 23 del CCNL, né, qualora non previsti alle lettere sub comma 4, dai comportamenti eventualmente ascrivibili è derivato disservizio, né tanto meno danno o pericolo, a meno di individuare responsabilità in chi ha inteso far fronte alla emergenza verificatasi per carenza di personale presso il Comando vigili con altro personale in quel momento assente per malattia, sul cui decorso e termine l’amministrazione non aveva alcuna preveggenza.

 

F)-  in ordine alla procedura adottata – Art. 24 CCNL

1)          Art. 24, comma 2 e 5  - Si fa notare in primo luogo come si sia inteso procedere nei confronti di un dipendente mentre questi non era in servizio per assenze variamente giustificate e, quindi, in condizione di non poter interloquire normalmente con gli uffici coinvolti, né di poter accedere liberamente agli atti istruttori che lo riguardavano e senza essere stato sentito a sua difesa.

2)          Art. 24, comma 3         - L’aver proceduto nel procedimento disciplinare in assenza del dipendente, pur se impossibilitato per motivi contrattualmente riconosciuti e tutelati, ha prodotto il risultato di una condanna in contumacia. Visto, infatti, che la contestazione di addebito reca la data 30.7.2001 e il dipendente è stato convocato per la difesa in data 10 agosto 2001, sarà utile riportare l’art. 24, comma 3, che recita “trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni”. In tal caso, a conti fatti, la sanzione doveva essere applicata entro il 9 settembre 2001. Assumendo, in subordine la data di seconda convocazione, fissata per il giorno 1.10.2001, e fatti i medesimi calcoli, la sanzione doveva essere applicata entro il 31 ottobre 2001. Essendo stata disposta in data 27.11.2001, la sanzione non può, quindi, essere applicata.

3)       Art. 24, comma 6         - Visto che la contestazione di addebito reca la data 30.7.2001 e il provvedimento sanzionatorio reca la data 27.11.2001, a mente dell’articolo 24, comma 6, il procedimento disciplinare deve ritenersi estinto in quanto non è stato portato a termine entro 120 giorni “dalla data della contestazione”.

 

  Per tutte le ragioni sopra esposte, si impugna il provvedimento sanzionatorio comminato con la nota del 27.11.2001, prot. 381/Avv. del Comune di San Severo.

 

 

San Severo, 16 dicembre 2001

 

                                                                                                                                                                                                                                               Giovannantonio Macchiarola

 

 

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