Premessa

 

    La seguente lettera rappresenta lo snodo iniziale da cui si è originata la lunga sequela di abusi, illegalità e soprusi di cui, per tre anni, è stato vittima il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di San Severo, sig. Giovannantonio Macchiarola.

 

    Nella lettera,  dopo l'esposizione dell'antefatto, ovvero della richiesta di accesso agli atti presentato dal sig. Giovannantonio Macchiarola per acquisire il testo della delibera di giunta comunale con la quale era stato "defenestrato" il direttore generale, dott. Luigi Cologno (Delibera n. 120 del 30 aprile 2001), si dà conto del rifiuto frapposto a tale richiesta dal Segretario generale del Comune di San Severo, dott. Giorgio Balice, nonché delle circostanze e modalità dell'impedimento.

    Dopo tale esposizione, la lettera prosegue con l'esame della legislazione in materia di accesso (Legge 142/1990, Dlgs 267/2000, Statuto comunale, Legge 241/1990) esaminando, alla luce dei pareri espressi dalla Commissione per l'accesso, la apparente contraddizione di quest'ultima in ordine alle modalità di accesso .

    La lettera si chiude con la denuncia dell'abuso e della illegalità del comportamento del segretario Balice.

 

Il documento che qui si ripresenta, per essere stato trasmesso, tra gli altri, anche al Bollettino dei segretari comunali, disponibile su internet,  è tuttora accessibile  all'indirizzo http://bollettinosegretari.interfree.it/boll299.htm

 
 

Indice del documento:

intestatari

antefatto e motivazioni della lettera

esame della legislazione in materia di accesso

denuncia dell'abuso

 

 

 

CITTA' di SAN SEVERO
Ufficio Relazioni con il pubblico

 

Prot. N. 13 /URP 10 maggio 2001


Al Sig. SINDACO del Comune di San Severo

e, per conoscenza,

Al Sig. Dirigente 1° Settore,

Al Sig. Dirigente 2° Settore,

Al Sig. Dirigente 3° Settore,

Al Sig. Dirigente 4° Settore,

Al Sig. Dirigente 5° Settore,

Al Sig. Dirigente 6° Settore,

Al Sig. Dirigente 7° Settore,

Al Sig. Dirigente Avvocatura del Comune

Al Sig. Segretario Generale

Ai Capi Gruppo di AN, FI, CCD e CL

All'Assessore al Personale

All'Assessore all'Urbanistica del Comune di San Severo

Al Sig. Camillo Antonio Rago (s.p.m.)

Al Dipartimento della Funzione Pubblica ( http://www.funzionepubblica.it/)

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amm.vi Via del Tritone, 142 00187 – ROMA

Al Bollettino dei Segretari Comunali e Provinciali (http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/)


Oggetto: Comunicazioni in ordine al diniego di accesso agli atti del Comune di San Severo

  Il sottoscritto Macchiarola Giovannantonio, in servizio di ruolo presso questo Comune, porta a conoscenza della S.V., nella propria e specifica responsabilità dell'Ufficio Relazioni con il pubblico della Città di San Severo, quanto segue:

 

a) -che, nella giornata di lunedì, 30 aprile 2001 ha inoltrato alla S.V. richiesta scritta per ottenere copia dell'atto di Giunta n. 120, deliberato nella seduta tenutasi nella medesima mattinata e affisso contestualmente all'Albo Pretorio del Comune;

b) -che il giorno 4 maggio 2001, avendo richiesto l'esito della stessa al Sig. Carlo Florio, Suo Capo di Gabinetto, veniva invitato a rivolgersi alla dott.ssa Belmonte nella funzione di incaricata della Direzione del 1° Settore;

c) -che, essendosi rivolto alla dirigente incaricata della responsabilità del procedimento avviato con la richiesta del 30 aprile 2001, ne riceveva risposta verbale che non poteva procedersi all'accoglimento della richiesta in quanto la stessa era priva di motivazione;

d) -che, alla interlocuzione dello scrivente, intesa a precisare la necessità come al rifiuto ad una richiesta posta per iscritto era necessario corrispondere parimenti e con la espressa indicazione dell'articolo di legge ostativo all'accoglimento della richiesta, la medesima dirigente rispondeva con la giustificazione di essere, per il momento, oberata di lavoro per la concomitanza delle elezioni politiche del 13 giugno 2001;

e) -che alla successiva osservazione, espressa quale dipendente comunale, sulla inopportunità di destinare una richiesta di "routine", che non richiede, tra l'altro, alcuna istruttoria speciale, a un dirigente tanto oberato, la medesima dirigente rispondeva che avrebbe dato ragione per iscritto della impossibilità di esaudire la richiesta nel termine di 30 giorni, come stabilito, a suo dire, dalla legge;

f) -che, avendo lo scrivente pensato di sottoporre la questione al Segretario Generale, si recava presso l'ufficio dello stesso seguito, in quel momento, dal Sig. Rago, consigliere e capogruppo consiliare, che, alla presenza di due cittadini e dell'assessore all'urbanistica, sig. Mirando, nonché dell'assessore al personale, sig. Caposiena, lamentava ostacoli all'ottenimento della medesima delibera di Giunta n. 120 e meritava tutta l'attenzione del dott. Balice che provvedeva, in via telefonica, a impartire le opportune disposizioni per l'esaudimento immediato della richiesta;

g) -che, al cospetto delle medesime persone citate, lo scrivente faceva presente che lo stesso ostacolo era stato inopinatamente opposto alla propria richiesta avanzata ben quattro giorni prima;

h) -che, non avendo il Segretario Generale, dott. Balice, evidentemente riconosciuto nella persona dello scrivente un solerte ed efficiente collaboratore di questa Amministrazione e avendone richieste le generalità, queste gli venivano prontamente, e stentoreamente, declinate per sua conoscenza;

i) -che, dopo aver evidentemente fatto mente locale sulla identità del suo interlocutore, il dott. Balice affermava sbrigativamente la impossibilità di corrispondere alla richiesta in quanto il richiedente era privo della qualifica di capogruppo consiliare;

j) -che a tale argomentazione si controdeduceva che il consigliere Rago stava godendo di un diritto riconosciutogli quale cittadino e che il medesimo diritto non poteva, nello stesso momento, essere negato ad altri, se non per inopinata e grave discriminazione;

k) -che, evidentemente a corto di argomenti ragionevolmente fondati sulle circostanze di legge, lo stesso Segretario Generale, dott. Balice, faceva generico riferimento alla legge 241 per motivare l'illegittimità della richiesta e, confermando, alla successiva domanda sull'articolo specifico che si intendeva richiamare, la sua ignoranza in merito, interrompeva, in maniera, quantomeno, poco urbana, le ragioni che, in qualità di cittadino consapevole e di dipendente comunale informato, si era in grado di frapporre a inopinati impedimenti, e intimava al sottoscritto, ex-abrupto, di uscire dalla sua stanza con la minaccia di invocare l'intervento della "forza pubblica";

l) -che, alla sorpresa, di rimando esternata a tale ingiustificabile comportamento con un flebile riferimento alla cortesia, garbatezza e signorilinità, normalmente riconosciuta alla persona e così platealmente smentita, lo stesso insisteva nella intimazione di "sgombrare" a pena della attuazione della minaccia già espressa;

m) -che alla meraviglia dello scrivente per tale nevrotico comportamento da parte di un pubblico funzionario qual è il dott. Balice, l'assessore all'urbanistica, Sig. Mirando, non trovava di meglio, per giustificarne il comportamento, che invocare l'applicazione di un fantomatico articolo CINQUE che, a suo dire, (rendendo la forma dialettale in un italiano comprensibile), stabilisce che "chi ha le carte in mano, comanda il gioco e vince";

n) -che avendo, dal suo silenzio, avuto conferma, che il dott. Balice, per quanto Segretario Generale di un Comune di oltre 50 Mila abitanti, attestava per evidente condivisione la piena applicazione di codesto "articolo CINQUE", e considerando la promiscuità della situazione, il sottoscritto si è ritratto a ogni ulteriore confronto, limitando, nell'uscire, il proprio saluto ai soli, eventuali, "signori" presenti nella stanza;

o) -che avendo, sùbito dopo, interpellato il consigliere presente inizialmente alla conversazione, questi, in risposta al caldo invito a farsi interprete a livello di Consiglio Comunale di tali assurdità per denunciarne la becera attuazione, esprimeva la propria condivisione nel giudizio negativo;

p) -che, avendo interpellato il dirigente del 6° Settore, Dott. Mininno, in quel momento sopraggiunto, per portarlo a conoscenza dell'accaduto e della illegalità perpetrata, questi si limitava a prenderne atto accomiatandosi dallo scrivente;
q) -che avendo interpellato l'assessore al personale, Sig. Caposiena, nel frattempo fuoriuscito dalla stanza del Segretario, per ottenere un giudizio di merito, nonché un suo "consiglio", su quanto accaduto sotto i suoi occhi e le sue orecchie, questi si è limitato, in presenza di un sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, ad invitare lo scrivente, "qualora" ravvedesse un comportamento illegittimo da parte del Segretario Generale del Comune di San Severo, a rivolgersi ai "carabinieri";

r) -che, verificata, l'impossibilità di poter denunziare tali comportamenti ad un referente super-partes che potesse riscattare la condizione obbligata a un suddito di una repubblica delle Bananas, ho ravvisato il dovere di farne esternazione alla S.V. perché, unitamente agli indirizzatari in epigrafe, ne possa avere cognizione e consapevolezza.

 

   Tanto premesso (anche se a scapito di quasi tutto l'alfabeto inglese), mi sento in dovere di illustrare alle SS.LL. che non ne avessero conoscenza, o ne fossero inconsapevoli o ne ignorassero il senso, le norme che presiedono all'accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini italiani.

   Fondamentale a tal proposito è la legge 142 dell'8 giugno 1990, che all'art. 7 (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini), recita, al comma 3, che "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici" e, al comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che "Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi", dopo aver rinviato, con l'art. 4, comma 2, allo Statuto comunale la statuizione delle "forme. dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi".

  Sovviene, dopo tale rinvio, lo Statuto del Comune di San Severo che, all'art. 100 (Diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti), stabilisce che "Ogni cittadino ha diritto di accedere, in generale, agli atti pubblici e di conoscere i procedimenti amministrativi coi tempi e le procedure fissate dagli appositi regolamenti comunali e secondo le disposizioni di Legge.

  Precisato che le norme di legge richiamate sono state inglobate, in maniera letterale, nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, occorre, per un attimo, esaminare il diverso discorso impostato dalla Legge 241 del 1° agosto 1990 che, disponendo, all'art. 22, che "è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi", ha trovato una ulteriore precisazione nel successivo Regolamento, emanato con D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ove, all'art. 3, comma 2, è previsto che per l'accesso informale occorra "indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta .. e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi", mentre all'art. 4, comma 6, è stabilito, nel caso di accesso formale, che "ove la richiesta sia irregolare e incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni è tenuta a darne tempestivamente comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento".
 L'apparente contraddizione sul requisito dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, emergente dalla lettura delle leggi 142/90 e 241/90, è risolta, di fatto, dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 4 e 7 ex 142/90, come riproposto dall'art. 6 e 10 del Testo Unico, che rinvia, per "l'accesso dei cittadini all'informazione", ai criteri generali da stabilirsi nello Statuto del Comune fermo restando il principio che "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici".

Per evitare, tuttavia, che tale contraddizione sia lasciata gestire al singolo funzionario col solo fine di ostacolare e ritardare un diritto che dovrebbe invece tutelare, sarà utile riportare le autorevoli indicazioni espresse a tale proposito dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dall'art. 27 della Legge 241/90 e istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di vigilare affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, con alcuni significativi e pertinenti pareri stralciati dalle pubblicazioni curate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

1) con il parere n. P95298D, reso con verbale n. 22 del 3.10.1995, si afferma che: "La legge 241/90 non circoscrive la titolarità del diritto di accesso ad una o più categorie di soggetti, tuttavia ne consente l'esercizio solo in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rivelanti; invece la legge 142/90 circoscrive la titolarità del diritto di accesso ai "cittadini" ma non prevede limiti sul piano della legittimazione nel senso che i cittadini possono accedere agli atti degli enti locali per soddisfare qualunque tipo di interesse e quindi senza onere di motivazione";

2) con parere n. P95358Q, reso con verbale n. 23 del 21.11.1995 sul rapporto tra le due leggi, si afferma che "La legge 241/90 e la legge 142/90 vanno applicate in modo integrato combinandole secondo un rapporto di genere e specie, nel senso che la legge 241/90 si applica anche agli enti locali in tutti i casi in cui non trovano applicazione le diverse disposizioni della speciale legge 142/90";

3) con il parere n. P95360Q, reso con lo stesso verbale n. 23, si afferma che "L'art. 7, comma 3, legge 142/90 sancisce il principio della pubblicità degli atti amministrativi, che legittima l'accesso di tutti i cittadini agli atti dell'amministrazione comunale e provinciale per soddisfare qualunque tipo di interesse";

4) con parere n. P97425Q, reso con verbale n. 28 del 3.3.1997, si afferma: "Le associazioni sindacali locali sono legittimate ad accedere ai documenti amministrativi comunali senza alcun onere di motivazione, alla stregua di tutti i cittadini".

 

  Dalla lettura di tali disposizioni e pareri, emerge chiaramente come lo spirito e la lettera della legge assicuri e tuteli l'accesso ai documenti amministrativi del Comune da parte di tutti i cittadini e come, altrettanto chiaramente questo diritto sia stato, nella circostanza che si denuncia, disapplicato o per ignoranza o per abuso di potere, tanto da meritare di essere stigmatizzato opportunamente al fine di restituire, a tutti i cittadini di questo Città, un diritto di legge di cui sono stati, per loro ignoranza, fin qui privati.

 La presente è trasmessa alla S.V. perché prenda atto dei comportamenti rappresentati e delle inosservanze rilevate, nonché delle inadempienze attuate nei confronti di una legittima richiesta di accesso da parte di un suo cittadino, ed è resa nella veste di responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di San Severo con riferimento a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 29/93, dall'art. 8, comma 2, della Legge 150/2000, e dalla delibera n. 124 del 15 febbraio 1996, con il quale provvedimento, tra i primi della Sua Amministrazione, veniva istituito questo Ufficio Relazioni con il pubblico rendendone il sottoscritto responsabile.

 La presente viene inviata, senza alcun pregiudizio, ai dirigenti di Settore del Comune di San Severo, ed è trasmessa per conoscenza ai capigruppo della maggioranza perché siano meglio edotti sullo stato e le condizioni della "struttura intera".

 Al fine, inoltre, di una ulteriore verifica e chiarificazione delle norme sull'accesso e per una migliore valutazione dello spirito delle disposizioni invocate, la presente è trasmessa per conoscenza AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (all'indirizzo internet http://www.funzionepubblica.it/) e al Bollettino dei Segretari Comunali e Provinciali (presente sul sito http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/).

                                      Il responsabile U.R.P.

                               (Giovannantonio  Macchiarola)

leggi la lettera all'indirizzo http://bollettinosegretari.interfree.it/boll299.htm

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