CITTA' di SAN SEVERO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

del 12 e 13 GIUGNO 2004

 

 

Proiezione

per l'attribuzione dei seggi 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

  

  

indice

  
Premessa      La normativa
 1. Elezione del sindaco
 2. Elezione del consiglio comunale
 3. Proiezione
  
Ipotesi 1   -) avvertenza
  a) distribuzione seggi alle liste e gruppi di liste
  b) distribuzione seggi alle singole liste
  c) conclusioni ipotesi 1
  
Ipotesi 2   -) avvertenza
  a) distribuzione seggi alle liste e gruppi di liste
  b) distribuzione seggi alle singole liste
  c) conclusioni ipotesi 1
  
Altre ipotesi

  

  

  

 

 

PREMESSA

 

La normativa

 

 L'elezione  del Consiglio Comunale nei comuni  è regolamentata nel Titolo III, Capo III  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 Più precisamente, le norme per l'elezione, rispettivamente, del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. sono dettate dagli articoli  72 e 73.

  

 Assumendo per buoni i dati trasmessi all'ufficio elettorale, si ravvisa l'opportunità di procedere, prima di effettuare qualsiasi proiezione, ad una lettura analitica della normativa da applicare nella situazione contingente creatasi a San Severo.

 

  

1. Elezione del sindaco

 

1.a)  Poiché nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, nessuno di essi è stato proclamato eletto (art. 72, comma 4).

 

1.b) Occorre procedere, quindi, ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) al quale sono ammessi i due candidati sindaci che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti (art.72, comma 5).

 

1.c) Restano fermi i collegamenti con le liste, come dichiarate al primo turno, con la possibilità per i due candidati alla carica di sindaco di dichiarare il collegamento con ulteriori liste (art. 72, comma 7).

 

1.d) Dopo il secondo turno, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (art. 72, comma 9).

  

 

2. Elezione del consiglio comunale

 

2.a) L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco (art. 73, comma 4), sulla base della cifra elettorale attribuita, costituita dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (art. 73, comma 5).

 

2.b) Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi quelle liste che non abbiano ottenuto al primo turno il 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia (art. 73, comma 7).

 

2.c) L'attribuzione dei seggi di consigliere alle liste o gruppo di liste collegate è effettuata dividendo in maniera successiva per 1, 2, 3, 4,... la cifra elettorale complessiva ottenuta dalle liste o dai gruppi di liste collegate "nel turno di elezione del sindaco", determinando i quozienti più alti fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere (art. 73, comma 8).

 

2.d) L'attribuzione dei seggi alle singole liste appartenenti ad un gruppo di liste collegate viene effettuata con il medesimo sistema di cui al punto precedente (art. 73, comma 9).

 

2.e) qualora si vada, come nel caso di San Severo, al secondo turno (ballottaggio), alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto viene assegnato, se non già conseguito,  il 60% dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste abbia ottenuto al primo turno il 50% dei voti, come, nel nostro caso, già verificato vero (art.73, comma 10).

 

2.f) Dopo aver determinato il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista o gruppo di liste, sono proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati sindaci non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, detrandolo dai seggi attribuiti al gruppo di liste collegate (art. 73, comma 11).

 

2.g) Compiuta tale operazione, sono proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, date dalla somma dei voti di lista, aumentata dei voti di preferenza (art. 73, comma 12) 

 

 

verifica

art.73, comma 2

Elezione consiglio comunale - Primo turno 

Voti validi  32.212 - voti necessari per l'elezione al primo turno: 16.106 + 1

limite del 3% dei voti validi:  voti  966

Santarelli

Savino

Rago

Damone

Caposiena

Tricarico

Mirando

Agricola

voti di lista o gruppo 

di liste

13.424,00

7.581,00

5.497,00

2.209,00

1.559,00

1.014,00

875

53

 

 

3. Proiezione

 

3.a) Verificato che nessuna lista o gruppo di liste ha ottenuto al primo turno il 50% dei voti validi (punto 2.a),  come si può desumere dal quadro A, possiamo assumere con certezza che, effettuato il secondo turno, al gruppo di liste collegate al sindaco che sarà proclamato eletto verrà attribuito il 60% dei seggi (art. 73, comma 10, 2° capoverso).

 

3.b) Verificato che due liste (Insieme per San Severo e Alternativa sociale) collegate, rispettivamente al candidato sindaco Mirando e al candidato sindaco Agricola, non hanno raggiunto il quorum del 3% (previsto dall'art. 73, comma 7), possiamo procedere all'attribuzione dei seggi alle liste o ai gruppi di liste considerando solo quelle o quelli che hanno soddisfatto a questa condizione seguendo assumendo le seguenti ipotesi:

 

A) Ipotesi 1 di ballottaggio: Vittoria di Santarelli;

B) Ipotesi 2 di ballottaggio: Vittoria di Savino

C) Altre ipotesi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

torna

torna sopra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedi...

IPOTESI 1...

  

IPOTESI 2...

   

Altre IPOTESI... 

 

 

 

risultati elezione diretta 

del sindaco

risultati elezione  

del consiglio comunale

 

 

risultati per liste

e gruppi di liste

voti di preferenza

per gruppi di liste

 

 

la normativa per l'elezione

del sindaco e del consiglio

Dlgs. 267/2000

proiezione per l'attribuzione

dei seggi al ballottaggio