Premessa

 

 

  Al primo ordine di servizio del 4 luglio 2001 non si ottemperò mai in quanto assente per motivi di salute.

 

  Si evita di riportare i successivi ordini di servizio disposti capoticamente, e in maniera del tutto non regolamentare ed irrituale, presso il Comando dei Vigili Urbani.

 

   All'ultimo, pervenuto in data 21 marzo 2002, al rientro in servizio dopo l'assenza per motivi di salute, si fornì la risposta documentata dalla lettera del 12 aprile 2004.

 
     

 

 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

(Comune di San Severo)

 

 

San Severo, 12.4.2002

 

Al Dirigente del 1° Settore

Al Dirigente del 2° Settore

Al Dirigente del 3° Settore

Al Dirigente del 4° Settore

Al Dirigente del 5 ° Settore

Al Dirigente del 6° Settore

Al Dirigente del 7° Settore

 

Ai componenti della Giunta

Ai capi gruppo di Maggioranza

Ai capi gruppo di Minoranza

                                                        e   p.c.

Al Segretario Generale

Al Sindaco

Ai dipendenti comunali (dbv) del Comune di San Severo

 

 

Oggetto: Impugnazione ordine di servizio del 21.3.2002, prot. n. 6186, di trasferimento presso il Comando Vigili urbani.

 

   Il sottoscritto Macchiarola Giovannantonio, in servizio di ruolo con la funzione di responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di San Severo, come da delibera di Giunta n. 124 del 15 febbraio 1996, istitutiva del medesimo Ufficio,

   Visto l'ordine di servizio del 21.3.2002, prot. n. 6186, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto dal Segretario Generale, con il quale, nel rinnovare quanto disposto con precedenti note, si ordinava il trasferimento dello scrivente presso l'ufficio vigili urbani;

   Assodato che nello stesso ordine di servizio si dà atto allo scrivente di non aver potuto dare esecuzione ai precedenti ordini di servizio “perché, sino alla data odierna, assente per fruizione di ferie e motivi di salute”;

   Ritenuto che tale ordine di servizio è carente delle necessarie motivazioni che dovrebbero caratterizzare qualsiasi provvedimento amministrativo;

   Ravvisato che tale ordine di servizio è illegittimamente emanato in quanto è difforme da quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dalla Contrattazione decentrata, e dal Regolamento di Organizzazione e Ordinamento dei servizi del Comune di San Severo;

   Ritenuto che lo stesso ordine di servizio risulta del tutto ingiustificato, specie se si consideri il lavoro e l’attività svolta dallo scrivente nella funzione di responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di San Severo assolta, nell'arco di un quinquennio, con risultati ottimali che hanno meritato l’apprezzamento e la più ampia soddisfazione dell'utenza, nonché pubblici e plurimi apprezzamenti e riconoscimenti a livello locale, nazionale e internazionale;

   Ravvisato (alla luce del preordinato complotto, ordito segretamente da amministratori, dirigenti e funzionari di questa Amministrazione e, grazie a complicità esterne, proditoriamente eseguito a danno dello scrivente mentre era regolarmente in servizio con l'attuazione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) avvenuto in data 6 giugno 2001), che tale trasferimento si configura come un ulteriore atto prevaricatorio e persecutorio inteso a minare il ruolo, la funzione, nonché la persona e l'equilibrio psichico dello scrivente,

 

 al fine di richiamare l’attenzione e rendere edotte le SS.LL. in indirizzo delle circostanze di tale trasferimento, espone i seguenti presupposti di fatto:

 

a)        con ordine di servizio del 4.7.2001, prot. n. 16727, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto, dal Segretario Generale, mentre era assente per malattia in conseguenza del complotto ordito e posto in essere a suo danno il 6 giugno 2001, lo scrivente veniva trasferito dall'Ufficio Relazioni con il pubblico all'ufficio Vigili Urbani. >>> Tale trasferimento aveva la sua sottaciuta ragion sufficiente in una vile ritorsione alle diverse lettere con le quali il responsabile URP aveva evidenziato e inutilmente denunciato irresponsabilità, inadempienze e scorrettezze da parte della dirigenza comunale, nonché l’inqualificabile e illegale comportamento del segretario generale, senza che, tuttavia, per la evidenza dei fatti rilevati, tale corrispondenza avesse alcun riscontro da parte dei destinatari di tali gravissime accuse;

b)         con nota del 6.7.2001, lo scrivente, chiedeva di conoscere i tempi di esecuzione del provvedimento senza mancare di rilevare che con il trasferimento del suo unico operatore si stava, di fatto, smantellando l'Ufficio Relazioni con il pubblico, per quanto istituzionalmente previsto;

c)        con successiva nota a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmata, per il visto, dal Segretario Generale, si ribadiva senza altra spiegazione il trasferimento. Di tale nota non si è in grado di fornire i riferimenti perché, richiestane copia presso l'ufficio del personale, non è stato possibile accedere al proprio fascicolo personale in quanto lo stesso vi risulta sottratto senza che il Capo Servizio del personale ne fosse stato preavvertito, avendo questi appreso, solo successivamente, che il fascicolo dello scrivente risulta giacente, senza alcuna ragione plausibile, presso l'ufficio legale del Comune;

d)        al termine dell'assenza per fruizione di ferie e motivi di salute, protrattasi dal 6 giugno 2001 a tutto il 30 gennaio 2002, rientrato in servizio il 31.1.2002, con nota a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmata, per il visto, dal Segretario Generale, recante la medesima data e il prot. n. 1973, si rinnovava, senza motivazione, la disposizione di trasferimento presso l'ufficio dei vigili urbani da eseguirsi “con immediatezza e a vista” e con minaccia di attivazione di sanzioni e di “denuncia all’Autorità Giudiziaria”;

e)         nella medesima giornata del 31.1.2002, lo scrivente, allocato temporaneamente presso l'Ufficio del personale, con propria nota trasmessa a tutti i dirigenti, ai componenti della Giunta e al Sindaco del Comune, investiti questi ultimi per il loro ruolo di indirizzo e controllo da esercitarsi sulla gestione dirigenziale, essendo le ragioni del trasferimento da ritenersi, a distanza di otto mesi, superate, chiedeva il reintegro nella funzione tanto egregiamente rivestita fino ad allora;

f)          che in data 1.2.2002, con ordine di servizio, recante il prot. n. 2114,  a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto, dal Segretario Generale, si contestava la nota dello scrivente con la motivazione che quanto asserito era privo di alcun presupposto contenuto in atti amministrativi e, senza essere, peraltro, in grado di darvi alcun riscontro nel merito, si rinnovava la diffida  ad adempiere “a vista” al detto ordine “pena la denuncia all'autorità giudiziaria”;

g)        che, a seguito dell’ineffabile e pervicace reiterazione da parte del momento gestionale di tale capotico ordine, inteso solo a ledere lo scrivente con il disconoscimento dell'egregia attività svolta quale responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico e delle capacità personali e professionalmente acquisite nell’arco di oltre ventinove anni di servizio, e visto il connivente e corresponsabile silenzio dell'organo politico di indirizzo e controllo, lo scrivente è stato costretto ad assentarsi ulteriormente dal servizio per motivi di salute;

h)        tale reattività all'ordine di servizio da parte dello scrivente consegue, come sarà facilmente intuibile, alla più che evidente volontà della dirigenza, o di chi ne dispone, di porlo in una condizione di invivibilità e di insostenibile incompatibilità ambientale e personale con il comandante dei vigili urbani, alla mercé del quale risulterebbe sottoposto con la tacita minaccia, o promessa, di ulteriori e prevedibili vessazioni e provocazioni dato che costui è stato correo della squallida azione squadrista posta in atto contro la persona dello scrivente il 6 giugno 2001, per il quale motivo è stato denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria, e dato che lo scrivente ha già avuto modo di esternare il giudizio più severo sulla sua mancanza di correttezza personale, morale e giuridica, con l’aggravante del ruolo rivestito nell’ambito della pubblica amministrazione;

i)          che, ripreso servizio in data 21 marzo 2002 e avendo ancora una volta richiesto all'Ufficio del personale notizie sulla propria destinazione, con ordine di servizio del 21.3.2002, prot. n. 6186, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto dal Segretario Generale, nel dare atto che lo scrivente non aveva potuto, a quella data, dare esecuzione ai precedenti ordini di servizio “perché, sino alla data odierna, assente per fruizione di ferie e motivi di salute”, si rinnovava la disposizione di trasferimento presso l'ufficio dei vigili urbani accompagnata, come al solito, dalla stolida e abusata minaccia di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

j)          che, in data 22 marzo 2002, mentre era intento a dare risposta all’ordine di servizio, veniva raggiunto presso l’Ufficio del personale dal Segretario Generale che, con comportamento autoritario e intimidatorio, quanto irragionevole, minacciava ripetutamente lo scrivente alla presenza di testimoni. Sul comportamento di tale funzionario e sui particolari di quanto si è dovuto subire in quella giornata, per cui lo scrivente è stato costretto ad assentarsi ancora una volta dal lavoro per motivi di salute, ci si riserva di dare conto con apposita e successiva nota;

k)        che nella stessa giornata del 22 marzo 2002 riceveva una fotocopia del medesimo ordine di servizio, con l’aggiunta, in calce, della dicitura: “ La presente costituisce 2^ diffida ad adempiere”, seguita dalla firma del dirigente del 1° Settore, con la controfirma, per il visto, del Segretario Generale.

 

   Tanto circostanziato alle SS.LL. in indirizzo per renderLe edotte delle ragioni di fatto del provvedimento disposto a proprio danno, lo scrivente, in attuazione dell’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL in vigore e in ottemperanza del dovere ivi previsto, per cui, ove “l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, dichiarandone le ragioni”, evidenzia di seguito le ragioni dell’illegittimità rilevate nella disposizione in argomento:

 

1)             l’ordine di servizio del 21 marzo 2002, prot. n. 6186, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto, dal Segretario Generale, risulta illegittimo in quanto l’Ufficio Relazioni con il pubblico è allocato nella dotazione organica del Comune di San Severo quale ufficio fuori Settore, per cui il dirigente del 1° Settore non ha alcun titolo a disporre il trasferimento in quanto, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento dei servizi, i dirigente di Settore “godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione degli Uffici e del lavoro propri delle strutture da essi dirette, nella gestione delle risorse (ivi comprese quelle umane) loro assegnate”;

2)             l’ordine di servizio del 21 marzo 2002, prot. n. 6186, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto, dal Segretario Generale, risulta illegittimo anche nel caso in cui si volesse, invece, dare applicazione all’art. 13, comma 4, lett. d), penultimo capoverso, del medesimo Regolamento, che demanda “gli atti di amministrazione e gestione, concernenti  personale non compreso nei Settori” al dirigente del 1° Settore “su proposta del Segretario Generale”. Volendo, in tal caso, intendere, artatamente, tra i “provvedimenti di gestione” anche un provvedimento di trasferimento, resterebbe in ogni caso da rilevare che l’ordine di servizio che si impugna non è stato preceduto dalla prevista e necessaria proposta del Segretario Generale richiesta nel medesimo disposto, per cui il “visto” apposto sull’ordine di servizio che si impugna è pleonastico nonché inutile per invocarne l’applicazione;

3)             l’ordine di servizio del 21 marzo 2002, prot. n. 6186, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto, dal Segretario Generale, risulta illegittimo in quanto il mai abbastanza citato Regolamento prevede all’art. 22, comma 6,  che “…per la mobilità nell’ambito dello stesso Settore provvede, con propria determinazione, il Dirigente Responsabile del settore stesso. I provvedimenti di mobilità intersettoriale competono, invece, al Direttore Generale (ovvero, in sua vece, al Segretario Generale), sentita preventivamente la conferenza dei Dirigenti”. Da ciò si evince che la “ratio” sottesa al Regolamento vuole che al trasferimento di personale possa procedersi solo con un provvedimento amministrativo che, come recita l’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 “deve essere motivato” con la precisazione che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione”;

4)             l’ordine di servizio del 21 marzo 2002, prot. n. 6186, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto, dal Segretario Generale, risulta illegittimo in quanto, ai sensi della Contrattazione decentrata (Cfr. art. 24 – Mobilità interna), la mobilità è intesa come strumento organizzativo dell'ente al fine di “riqualificare e arricchire professionalmente il personale” e l’Amministrazione “può disporre l’avvicendamento del personale interessato entro il 31 marzo di ogni anno”;

5)             Si fa notare, infine, che la soppressione dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di San Severo, operata di fatto, prima con l’azione delittuosa contro il responsabile URP e, poi, con l’ordine di trasferimento emesso dagli organi di gestione del Comune del suo unico responsabile e operatore, contrasta con l’indirizzo politico amministrativo individuato e delineato dagli organi di governo del Comune di San Severo con la delibera di Giunta n. 124 del 15.2.1996. (Cfr. Dlgs. 165/2001, art. 4, comma 1), salvo diversa e contraddittoria direttiva di indirizzo emessa segretamente dall’organo politico;

6)             A tali considerazioni sostanziali e di tipo normativo e regolamentare, si aggiungano valutazioni di tipo generale, attinenti: > A) al rapporto di lavoro pubblico ove il dipendente non è configurabile come un “pacco” da spostare a piacimento della dirigenza che, possibilmente, è condizionata a eseguire disposizioni non maturate in perfetta autonomia; > B) alle finalità enunciate all’art. 5 del Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento degli Uffici e Servizi, dove è prevista la valorizzazione “della formazione e lo sviluppo del personale”, aspetto che, nel caso in specie, per la efficienza ed efficacia mostrata dallo scrivente nell’arco di un quinquennio nella funzione di responsabile URP, è stato ampiamente calpestato dagli organi politici di questa Amministrazione comunale in connivente complicità e combutta con i propri organi gestionali; > C) alle finalità enunciate nell’art. 5 del Dlgs. 165/2001 ove si recita che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, comma 1,  ovvero “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni…” mentre, nel caso in specie, si è inteso umiliare e disconoscere il lavoro e le capacità personali e professionali acquisite nel corso di circa trenta anni di servizio dallo scrivente il cui inusitato trasferimento resta, quantomeno, un segno della incapacità di questa Amministrazione di dare attuazione ad una politica del personale basata sui meriti e sui risultati.

 

  Per tutti i motivi sopra esposti, dei quali si è data ampia ragione delle fonti normative e regolamentari da cui discendono, si avversa l’ordine di servizio del 21 marzo 2002, prot. n. 6186, a firma del dirigente del 1° Settore, controfirmato, per il visto, dal Segretario Generale, in quanto illegittimo sul piano della forma e della sostanza e non emesso a norma del regolamento, del contratto collettivo e della contrattazione decentrata, nonché in difformità dei principi generali a cui deve ispirarsi una pubblica amministrazione e, per l’azzeramento dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, in contrasto con quanto deliberato dall’organo di indirizzo.

 Lo stesso ordine di servizio è da ritenersi illegittimo in quanto posto in atto in continuità di azioni persecutorie e lesive della dignità personale e dello stato di salute dello scrivente e, per la destinazione individuata, pura espressione di grossolano e sadico compiacimento per il volerlo porre in una condizione di incompatibilità e di invivibilità tale da comprometterne l’equilibrio psichico e spezzarne la resistenza, alla maniera di quanto può avvenire in un campo di concentramento o in un Gulac di un regime autocratico e senza controlli.

   Ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL in vigore, si resta, pertanto, in attesa che l’ordine di servizio venga rinnovato nelle forme e con le procedure prescritte, fatto naturalmente salvo quanto previsto dall’ultimo capoverso della norma citata, ovvero la facoltà da parte dello scrivente di rilevarvi, qualora ricorrano, gli estremi dell’illecito amministrativo, significando che, nell’attesa, lo scrivente resta a disposizione presso l’Ufficio del personale

 

  La presente è trasmessa, a ciascuno per le proprie competenze e attribuzioni, a tutti i dirigenti del Comune di San Severo perché sentano, ciascuno per il ruolo che vi ha avuto, il carico della loro personale responsabilità nella presente vicenda di stupida persecuzione nei confronti di un valido e non vanaglorioso operatore comunale che ama riconoscersi tra i migliori dipendenti di questo Comune e resta disponibile, in ogni caso, a confrontarsi con chi gli può essergli emulo o superiore;

 Per quanto deluso dai precedenti silenzi, la presente è trasmessa a tutti i componenti la Giunta Comunale perché cessino di fare al modo degli struzzi e assolvano al loro compito, a cui fin qui non hanno atteso, di controllo sugli atti dei dirigenti, a meno di confermare la loro correità, se non di esserne i mandatari, con le azioni nefande di cui il sottoscritto è stato e continua ad essere oggetto.

   La presente, visto che a precedente e breve nota del 31.1.2002, prot. N. 2989, trasmessa ai soli assessori, sindaco e dirigenza, non si è avuto alcun riscontro, è trasmessa, inoltre, ai capi gruppo del Consiglio Comunale, con un particolare richiamo ai capi gruppo di maggioranza, così solerti nel passato a interferire nell’attività amministrativa, anche se solo a senso unico e solo in conseguenza di manovre pilotate, perché prendano atto di quanto esposto e dello stato di degrado che coinvolge l’apparato amministrativo del Comune di San Severo ormai reso simile a una “repubblica delle Bananas” senza regole.

  La presente è inviata per conoscenza a tutti i dipendenti del Comune di San Severo perché prendano atto di comportamenti amministrativi tanto eclatanti quanto illegali posti a carico di un loro, ahimé!, collega, e della condizione di stalinismo che, consapevoli o no, sono costretti a vivere quotidianamente e che, con il loro silenzio, consentono e alimentano, nonché dell’infingardo ruolo di copertura offerto dai sindacati al sistema di potere rappresentato da questa amministrazione comunale che, senza alcun rispetto per la dignità della persona, si ammanta, come nel famoso romanzo di Orwell, sotto il nome ipocritamente amichevole di polo della Libertà, ai quali sindacati resterebbe da suggerire di leggere il Contratto Nazionale e la contrattazione decentrata per verificare la illegittimità dei trasferimenti del personale fin qui effettuati.  Consiglio, quest’ultimo, facilmente estensibile, d’altronde, a tutto il personale, oltre che alla dirigenza e al segretario del Comune.

    

    L’ex responsabile RUP

(Giovannantonio Macchiarola)  

 

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