Attesa,
  comunque,
  la
  demenzialità
  della
  sentenza,
  vi
  ho
  fatto 
  ricorso
  richiedendone
  l’annullamento
  alla
  Corte
  di
  Cassazione
  la 
  quale
  si
  è,
  invece,
  limitata
  a
  rimettere
  il
  giudizio
  alla
  Corte
  di 
  Appello
  di
  Ba
  ri
  dove
  ho
  potuto
  constatare,
  ancora
  una
  volta, 
  quanta
  influenza
  avesse
  il
  potere
  politico
  sulla
  stessa
  Procura 
  Generale,
  sebbene
  non
  in
  misura
  tale
  da
  contaminare
  i
  giudici
  di 
  quella
  Corte
  che,
  riconoscendo
  la
  responsabilità
  degli
  imputati,
  era 
  tuttavia
  costretta,
  a
  seguito
  della
  precedente
  ed
  “eterna” 
  assoluzione
  elargita
  in
  primo
  grado,
  a
  limitarla
  ai
  soli
  fini
  di
  un 
  risarcimento da richiedersi in sede civile (
  Sentenza n. 1167/2008
  ). 
  
  Per
  quanto
  riguarda
  quest’altra
  possibilità
  processuale,
  devo 
  chiarirle,
  Signor
  Presidente,
  che
  già
  nel
  2004
  ho
  chiamato
  in 
  giudizio
  l’amministrazione
  comunale
  di
  San
  Severo
  davanti
  al 
  Giudice
  del
  lavoro
  con
  la
  richiesta
  di
  risarcimento
  per
  danni
  da 
  mobbing. 
  Ebbene,
  a
  denotazione
  che
  non
  è
  solo
  la
  Procura
  di
  Foggia
  ad 
  essere
  condizionata
  da
  ingerenze
  e
  pressioni
  politiche,
  nell’udienza 
  del
  15.11.2010
  il
  Giudice
  del
  lavoro,
  dott.
  Andrea  
  Basta
  ,
  con 
  sentenza  
  n.6587/2010
  
  e
  a
  dispetto
  di
  tutte
  le
  deposizioni
  contrarie, 
  rese
  anche
  da
  testimoni
  della
  parte
  resistente,
  sulla
  base
  della 
  premessa
  che
  “
  il
  ricorrente
  già
  da
  epoca
  anteriore
  ai
  fatti
  di
  causa 
  fosse
  affetto
  da
  disturbi
  psichici
  e
  dedito
  all
  '
  abuso
  di
  sostanze 
  alcooliche
  ”,
  
  rinvenendone
  la
  prova
  negli
  allegati
  al
  fascicolo
  della 
  parte
  resistente
  (sic!)
  
  -
  di
  cui
  riconosceva,
  tuttavia
  e 
  contemporaneamente,
  la
  falsa
  testimonia
  resa,
  come
  già
  appurata 
  dalla
  sentenza
  della
  Corte
  d’Appello
  di
  Bari
  -,
  limitava
  il 
  risarcimento
  del
  danno
  al
  
  “mancato
  rispetto
  all’obbligo
  di 
  garantire
  la
  tutela
  della
  salute
  del
  dipendente”
  previsto
  dall’art. 
  2087 del codice civile a carico del datore di lavoro.
  Né
  diversa
  sorte
  ha
  ottenuto
  il
  mio
  ricorso
  in
  quanto
  la
  Corte 
  d’Appello
  di
  Bari
  -
  Sezione
  lavoro
  presieduta
  dal
  dott.
  Vito 
  Francesco  
  Nettis
  ,
  pur
  riconoscendo,
  con
  sentenza  
  n.1088/2017
  , 
  che
  “
  è
  pacifica
  la
  sussistenza
  dei
  reiterati
  comportamenti
  ostili
  con 
  i
  connotati
  della
  prevaricazione
  e
  della
  persecuzione
  psicologica; 
  è
  provata
  l’estraneità
  delle
  stesse
  condotte
  rispetto
  alla
  ordinaria 
  gestione
  del
  rapporto
  di
  lavoro
  in
  quanto
  intenzionalmente
  ostili, 
  reiterate
  e
  sistematiche;
  -
  l’intento
  persecutorio
  unificante
  di
  tutti
  i 
  singoli
  atti
  sistematicamente
  posti
  in
  essere,
  teso
  alla 
  dequalificazione,
  svalutazione,
  emarginazione
  del
  lavoratore
  dal 
  contesto
  organizzativo
  è
  altresì
  provato
  dall’assenza
  di
  condizioni 
  legittimanti
  l’avvenuto
  TSO
  ”
  ha,
  tuttavia,
  confermato
  la
  sentenza 
  di primo grado.
  Solo
  la
  impossibilità
  di
  trovare
  un
  avvocato,
  in
  quanto
  quelli 
  interpellati
  se
  ne
  sono
  rifiutati,
  mi
  ha
  impedito
  di
  procedere
  con
  un 
  ricorso
  per
  Cassazione
  e
  un
  eventuale
  successivo
  ricorso
  alla
  Corte 
  Europea.
  
  A
  ulteriore
  onta
  e
  disonore
  della
  Procura
  di
  Foggia,
  devo
  ancora 
  aggiungere,
  signor
  Presidente,
  che
  nel
  2008,
  su
  denuncia
  della 
  Polizia
  di
  Stato
  sono
  stato
  indagato
  e
  sottoposto
  a
  processo,
  in
  uno 
  con
  i
  miei
  aguzzini,
  ancora
  una
  volta
  richiedenti
  il
  rito
  abbreviato, 
  per
  aver
  riscosso
  lo
  stipendio
  senza
  lavorare
  (sic!)
  
  dimenticando
  la 
  stessa
  Procura
  di
  aver
  lei
  disatteso,
  a
  propria
  infamia
  ,
  le
  denunce 
  nelle
  quali,
  nel
  corso
  degli
  anni,
  io
  stesso
  denunciavo
  e 
  circostanziavo
  tale
  stato
  di
  cose,
  facendone
  invio
  persino
  alla
  Corte 
  dei
  Conti,
  senza
  ottenerne
  ascolto;
  e
  la
  Polizia
  di
  Stato
  ignorando 
  che,
  dopo
  aver
  constatato
  l’inerzia
  dei
  Carabinieri,
  ero
  io,
  nel 
  2005,
  a
  denunciare
  la
  persistenza
  del
  reato
  da
  parte 
  dell’amministrazione comunale. 
   
 
 
 
 
  … segue: Lettera al Presidente della Repubblica