…segue FUORISACCO …SENZA FISSA DIMORA (2/4) Con la mia nota del 1 ottobre 2019 , sempre con posta certificata indirizzata al sindaco quale Ufficiale d’Anagrafe, nel manifestare tutta la mia meraviglia per la cancellazione dall’Anagrafe dei residenti senza averne mai avuto comunicazione all’indirizzo di residenza, ovvero di abituale dimora e domicilio, dove ho fin qui ricevuto tutta la mia corrispondenza personale, riscontravo nel merito la comunicazione dell’Anagrafe facendo presente che, come disposto dalle Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico dell’Istat (punto 10, accapo 3 e 4) la cancellazione anagrafica per irreperibilità “costituisce un mezzo eccezionale” e che “Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità”. Nel dubbio, tuttavia, che tale norma non fosse applicabile in caso di cancellazione a seguito delle operazioni di censimento (anche se non era questo specificatamente indicato come il motivo della mia cancellazione) facevo riferimento alla norma dettata dall’art. 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 dove è prescritto che l’ufficiale d'anagrafe “venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche… deve invitare gli interessati” a rendere le prescritte dichiarazioni. Richiamavo inoltre le avvertenze Istat dove, al punto 4, stabilisce che “La scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato” e la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995, dove, al n. 8, è ribadito che: “La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione” A questa mia, forse per la mancata ripetizione dell’obbligo facente capo all’amministrazione previsto dalla Legge 241/90, non ebbi addirittura riscontro e, per quanto non rimanessi niente affatto convinto delle ragioni ostative alla mia richiesta, lasciai, sul momento, perdere la cosa sia perché assorbito da altro, sia, devo confessarlo, per la mia stanchezza in una “querelle” senza esito e, infine, per non avervi un immediato interesse in quanto continuavo a ricevere ogni comunicazione al mio solito indirizzo. Devo aggiungere che ero, comunque, disgustato da tale burocratismo di maniera che attribuivo ad una animosità nei miei confronti, presumendola in conseguenza di alcune mie lettere inviate al sindaco Francesco Miglio che, dopo che non vi aveva mai fatto eco, ora utilizzava un anonimo dipendente, investito probabilmente di delega a quel servizio su sua indicazione, per frapporre difficoltà al mio legittimo diritto. Venute meno tali motivazioni, in data 15 gennaio 2021 , sempre con posta certificata indirizzata al sindaco nella sua qualità di Ufficiale d’Anagrafe, ho reiterato la mia richiesta ribadendo il riferimento alle note ISTAT, nonché alla circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995, in ordine al diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica. Chiedevo, infine, riscontro alla mia richiesta chiedendo ancora una volta che ai sensi della Legge 241/1990 mi fosse comunicato il responsabile del procedimento che con quella andavo ad attivare.
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sanseveropuntoit, 3 agosto 2022 continua indietro SENZA  FISSA DIMORA