FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
Non bastanti le falsità precedenti e la impeterrita confusione tra domicilio reale e dimora stabile; la mancata lettura della citata delibera di Giunta del 2015; l’inutilmente citato Art. 2, comma 3, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e la mancanza della doverosa comunicazione in ordine alla dichiarazione di domicilio presentata, la sentenza conclude il punto 11.3 con il fantastico e astruso accapo decimo in cui afferma: « Pertanto, in siffatta condizione ed a seguito delle sue stesse dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dall’operatore del Comune, correttamente l’Ufficiale dell’Anagrafe ha respinto l’istanza    di    cambio    di    residenza dalla via fittizia dell’Angelo Custode alla via Pelosi n. 16 (cioè una via reale) precisando che l’eventuale reiscrizione alla stessa doveva necessariamente passare attraverso l’allegazione di una serie di elementi e documenti atti a dimostrare la stabile   dimora in detto luogo che, invece, era mancata ».
CONSIDERAZIONI FINALI Giunto completamente spossato al termine di questa mia personale analisi critica d ella sentenza della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari emessa 5 dicembre 2023, rinuncio, dopo l’inevitabile richiamo alla premessa di questo fuorisacco, ad ogni ulteriore considerazione lasciandole alla personale valutazione di quanti avranno letto e inteso queste pagine. Non posso, tuttavia, evitare di rimarcare la totale ignoranza, se non il consapevole disprezzo, dell’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di San Severo per la normativa a cui avrebbe dovuto dare attuazione e che lo stesso ente, con la benevole condiscendenza accordatagli da una confusa e un po’ ‘strana’ sentenza, ha ritenuto di poter condividere in giudizio.
indice FUORISACCO  6 LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023
In questo strabiliante accapo, oltre al ripetuto richiamo alla ‘‘ stabile   dimora ’’ (del tutto illogica e fuori luogo se richiesta a un ‘‘ senza fissa dimora ’’), si continua, con plateale falsità, nello stravolgimento dei fatti attribuendomi la presentazione di una ‘‘ istanza    di    cambio    di    residenza ’’ di cui non si può citare neanche la data per non essere tale istanza mai stata presentata da parte mia. Né, tanto più, è possibile citare la data dell’inesistente respingimento di tale inesistente istanza in quanto - dopo la presentazione della mia comunicazione di domicilio del 23 febbraio 2021 con il corredo del prescritto Modello N0445-01 - non ho mai ricevuto alcuna comunicazione dal Comune di San Severo intendendo, di conseguenza, che la mia dichiarazione di domicilio fosse stata regolarmente registrata dall’Anagrafe, come previsto dall’ art   5,   comma   5   della   Legge   4   aprile   2012,   n. 35 , e, quindi, definitivamente confermata per non essermi stata comunicata l’adozione di un provvedimento negativo come doverosamente previsto dall’ art. 10-bis della L. 241/90 . Forte, comunque, delle falsificazioni e presunzioni di fatti di cui all’ accapo   nono   e all’ accapo   decimo del punto 11.3 , la sentenza si concludue, ‘‘ per tanto ’’, con il rigetto del ricorso presentato ( punto   12. : ‘‘ Il   ricorso   viene,   pertanto,   rigettato ’’) stabilendo, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune resistente per aver chiesto il semplice adempimento di una pratica amministrativa nei termini stabiliti dalla Legge.