FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
indice FUORISACCO  6
Ma torniamo al punto 11.3 , accapo nono della sentenza: « A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale cioè una residenza stabile, appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015 ». Dopo aver chiarito nelle pagine precedenti la falsa omologazione tra ‘‘ domicilio reale’’ e ‘‘residenza stabile’’ contenuta in questo accapo, è il caso di esaminare, infine, i presupposti fondamentali che hanno motivato il Collegio giudicante a definire ‘corretta’ la decisione del Comune di inscrivere in una via fittizia il senza fissa dimora nonostante abbia fornito la indicazione di un ‘’domicilio reale’’, ovvero: A) « A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di sé»; B) «per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune». A fronte di tali distinte e decisive affermazioni, potrei dare qui per verificate le considerazioni espresse in premessa a questo fuorisacco. Per quanto riguarda il punto A) , basti citare il testo della sentenza di appello del 16 aprile 2024 dove, a pag. 13, è riportato: ,
Basti, poi, la condanna in sede di appello del Comune a confermare come la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, per poter ‘condividere’ le ragioni del Comune di San Severo e pur di punire l’improntitudine di un cittadino volta a ‘pretendere’ i propri diritti soggettivi, abbia avuto l’incredibile bisogno di mentire e di falsificare le carte che lo stesso ente resistente, in contraddizione a quanto operato, ha avuto l’arroganza (la ‘hybris’) di fornire a sua difesa.
«Sta di fatto, invece, che tanto non era accaduto nel caso in esame, poiché il messo notificatore Albanese Lucio, nel corso degli accertamenti espletati a seguito dell’istanza di iscrizione anagrafica presentata da Macchiarola Giovannantonio Michele, aveva accertato che, nel domicilio indicato dal Macchiarola (San Severo, via F. Pelosi n. 16), abitava ed abita ***, ex moglie del Macchiarola, la quale aveva dichiarato di accettare che la propria abitazione (in passato abitazione familiare) fosse utilizzata dal Macchiarola come domicilio/recapito, sia pure in via provvisoria, come si evince agevolmente dall’annotazione manoscritta e sottoscritta dal messo Albanese in data 26/02/2021 (in calce al modello di “Dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” presentato dal Macchiarola al COMUNE DI SAN SEVERO in data 23/02/2021, prot. n. 196/2021), del seguente tenore: “Il sunnominato [ossia Macchiarola Giovannantonio Michele (N.d.E.)] è domiciliato provvisoriamente in via F. Pelosi 16, che la Sig.ra *** lo accoglie come recapito, in via provvisoria”».
Per quanto riguarda il punto B) , mi risulta altrettanto incredibile che il Collegio giudicante - dopo l’attestazione di fiducia nei confronti dell’ente resistente in ordine alla mancata comunicazione di rigetto del domicilio indicato - abbia voluto pienamente condividere le motivazioni che hanno indotto il Comune di San Severo a iscrivere il ricorrente in una via fittizia ‘‘ individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale… come da delibera di Giunta Comunale del 2015’’. Ebbene, tale delibera, come riportata nelle pagine precedenti (Cfr. punto 3 e punto 5) stabilisce che l’iscrizione nella «via fittizia» è prevista per quei cittadini senza fissa dimora che, se nati nel comune, non possono indicare un domicilio reale. D’altronde la stessa sentenza (a pagina 6, punto 11.3 , accapo    sesto ) riporta che, in mancanza di domicilio, i soggetti senza fissa dimora sono da considerarsi residenti nel Comune di nascita, condividendo quanto stabilito dall’ Art. 2, comma 3, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 . Anche per questo punto B) , mi limito a citare la sentenza di appello del 16 aprile 2024 dove, a pag. 16, è riportato:
Ecco, tradotto in altri termini, cosa è da intendersi quando uso l’espressione COMUNE DEL CAZZO!
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023
[basti considerare, del resto, che, nella ritenuta ipotesi di insussistenza effettiva del domicilio eletto dal Macchiarola in San Severo alla via F. Pelosi n. 16, comunque il COMUNE DI SAN SEVERO non avrebbe potuto e dovuto iscrivere il Macchiarola alla via dell’Angelo Custode n. 63 (via ‘convenzionale’ di quel Comune, ‘non esistente territorialmente’, destinata ai senza tetto e ai senza fissa dimora nati nel COMUNE DI SAN SEVERO), atteso che il Macchiarola era (mio errata corrige: « è ») nato nel Comune di Gambatesa (CB) e non nel COMUNE DI SAN SEVERO, sicché il COMUNE DI SAN SEVERO, in mancanza di domicilio, avrebbe dovuto semplicemente segnalare il Macchiarola “per competenza” al Comune di nascita (Gambatesa), ai fini della registrazione nell’anagrafe della popolazione ivi residente ai sensi dell’art. 2 comma 3º periodo terzo della L. n. 1228/1954].