FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
Questa sentenza, emessa in data 5 dicembre 2023 dalla Prima sezione civile del Tribunale di Bari, è già stata pubblicata nel suo testo integrale su questo sito alla pagina… https://www.sansevero.it/fuorisacco04/senzafissadimora11.htm Una lettura preventiva di queste pagine non potrebbe meglio favorire un autonomo giudizio da parte del lettore più consapevole e avvertito che voglia valutare e, quindi, approvare o contrastare, le considerazioni che, da parte mia, andrò ad esprimere nella esposizione critica di questa sentenza per dar ragione dei pesanti giudizi manifestati nella premessa di questo fuorisacco. Alla pagina 2 della sentenza, il Collegio Giudicante, nel riassumere i presupposti del caso, afferma, al capo 1.1. , alinea 5 , che « all’esito dell’istruttoria il Comune aveva riconosciuto che il ricorrente, soggetto senza fissa dimora, aveva domicilio in quella che era stata un tempo la casa familiare in F. Pelosi n. 16» per poi seguitare, alinea 6 , che «l ’Ufficio anagrafe gli aveva comunicato di non poterlo iscrivere nel registro della popolazione poiché egli aveva dichiarato di non avere dimora stabile » . (sic!) senza far caso alla contraddizione tra le due distinte affermazioni e mancando, straordinariamente , di indicare la data in cui sarebbe avvenuta questa ( doverosa) comunicazione, visto che la stessa non   è   mai stata    effettuata mentre mi si attribuisce la dichiarazione di averla ricevuta.
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
Nell’ alinea   7 , si riporta, infine, come lo stesso sia stato iscritto ‘‘ nel registro della popolazione residente per le persone senza fissa dimora ’’ in una via fittizia. Se ciò denota lo stato confusionale del Comune, in quanto la iscrizione nell’«apposito registro» dei senza fissa dimora consegue solo alla iscrizione degli stessi nell’APR, ovvero nell’Anagrafe della Popolazione Residente (qui, impropriamente, chiamato ‘registro’), serve anche a contraddire, in difformità con quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento anagrafico, l’impossibilità affermata all’alinea 6 (Cfr!). Dopo aver riportato, nei successivi punti, da 2 a 8 , l’iter processuale pregresso, il Collegio Giudicante esamina, al punto 9 , il «difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente» ritenendola, in conclusione, del tutto infondata ed egualmente infondata (punto 10 ) viene ritenuta un’altra cavillosa e inconsistete eccezione del Comune.
L’assurdità, poi, della motivazione di ‘‘ non poterlo iscrivere nel registro della popolazione ’’ [APR] in quanto senza fissa dimora, se, da una parte, testimonia l’ignoranza delle norme anagrafiche che il Comune condivide con l’Ufficiale d’Anagrafe, presuppone, dall’altra, anche l’ignoranza di quanto stabilito dall’ art. 43 del Codice civile che definisce la «dimora abituale», ovvero la «dimora stabile», quali requisiti per la richiesta di residenza, non certo per la comunicazione di domicilio.
indice FUORISACCO  6 LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023
LA SENTENZA