FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
Con il punto 11 il Collegio Giudicante entra nel merito della questione e, al punto 11.1., sembrerebbe di condividere le ragioni del ricorrente facendo riferimento agli artt. 1 e 2 della Legge 1228 del 1954 se non che, nel secondo   accapo del punto 11.1. , sente stranamente il bisogno, per quanto sia del tutto marginale, di precisare come il domicilio comunicato corrispondesse all’indirizzo della «ex casa coniugale» come se tale corrispondenza fosse un presupposto necessario per validare la comunicazione di domicilio ai fini della iscrizione nel Registro della popolazione residente da parte di un «così detto» senza fissa dimora. Prima di continuare nella esposizione critica di tale sentenza, sarà, comunque, opportuno richiamare le norme che regolano la materia:
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
La Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, avente ad oggetto «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» dispone: Art. 1, comma 2 "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge". Art. 2, comma 3 ( come sostituito dall’art 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n.94 ) "Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita". Per correlazione, è anche opportuno, ancora una volta, far richiamo al Codice civile che, all’art. 43, stabilisce: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Appare, quindi, del tutto chiara, la differenza tra «domicilio» e «residenza» in quanto, mentre il primo è insindacabile e non ha alcuna rilevanza anagrafica, la comunicazione di residenza è, invece, condizionata dalla ‘‘dimora abituale’’, ovvero stabile, ed è, quindi, soggetta ad apposito accertamento della corrispondenza della situazione di fatto a quanto dichiarato dall’interessato.
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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023