FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio2025
Il primo   accapo del punto 11.2. della sentenza merita una particolare attenzione in quanto, nel tentativo di rappresentare le ragioni contrapposte del Comune resistente, vengono ripetute pedissequamente le stesse ragioni del ricorrente ossia che « nel 2021, aveva ‘ripresentato’ l’istanza compilando un modulo di dichiarazione di domicilio per l’iscrizione anagrafica di persona senza fissa corredandola di ogni dato ». Il trucco è nascosto in quel participio (‘ripresentato’), del tutto pleonastico e fuori luogo ai fini della valutazione dell’illecito in argomento visto che le precedenti richieste non hanno avuto alcun seguito o valenza per la mancata presentazione del prescritto Modello N0445-01 e che l’unica dichiarazione di domicilio per cui si era in causa era quella presentata in data 23 febbraio 2021 . A dimostrazione che l’obiettivo di chi non ha ragioni è quello di confondere e imbrogliare le carte, valga evidenziare l’altro trucchetto, ancora più lampante, consistente nella ripetizione da parte del Comune delle stesse ragioni del ricorrente facendole precedere da quell’inusitato ‘invece’ con cui il Comune (o il Collegio giudicante?) sembra voler controvertire quello che afferma. Il tentativo, ben riuscito ai fini della sentenza, di imbrogliare le carte, risulta ulteriormente confermato dal secondo   accapo del punto 11.2. del tutto astruso e illogico, se non demenziale alla luce della legge, in quanto il Comune avrebbe respinto ‘‘ giustamente ’’ l’istanza poichè lo stesso ricorrente si era qualificato come soggetto senza fissa dimora (!?) ‘‘ indicando   un   domicilio   ai   soli   fini   dell’iscrizione   del   registro   dei   senza fissa   dimora per cui non   poteva   ottenere   la   reiscrizione   nel   registro   della popolazione residente ’. L’astrusità, l’illogicità e la demenzialità di tale accapo costringerebbe chiunque - dopo essersi poste alcune domande sull’ideatore di tale scempio filosofico - a rileggere con attenzione questo periodo per farsene ragione. Ma, prima ancora di tale rilettura, sarà il caso di chiarire in via preliminare almeno due altre subdole ‘falsificazioni’ che vi si nascondono: ‘‘ iscrizione nel registro dei senza fissa dimora ’; ‘‘ reiscrizione nel registro della popolazione residente ’’. Per svelarli, occorre solo precisare che: - non ho mai richiesto la ‘‘ reiscrizione    nel    registro    della popolazione residente ’’ come viene affermato dal Comune. Infatti, il Modello N0445-01 con il quale, in data 23 febbraio 2021, è stata richiesta l'iscrizione anagrafica ai sensi del comma dell'art. 2 della Legge n. 1228/1954, ha ben altra intestazione. - non ho mai chiesto la ‘‘ iscrizione   nel   registro   dei   senza   fissa dimora ’’ . Infatti, la iscrizione in tale Registro ( istituito dall’articolo 3, comma 39, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito un quarto comma all'articolo 2 della legge anagrafica n.1228/1954 ) - che rimane, tra l’altro, del tutto residuale alla iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente [APR] - non compete al senza fissa dimora e attiene, inoltre, solo ai senza fissa dimora che non siano in grado di indicare, al momento della richiesta d'iscrizione, un luogo di dimora abituale presso il quale sia accertabile la propria presenza, come esplicato dalla circolare del Ministero dell’Interno n.19 del 07-08-2009.
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
indice FUORISACCO  6 Richiesta di iscrizione del 23 febbraio 2021 Il Mod. N0445-01 inviato con la richiesta del 23.2.2021
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023