FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
Chiarito ciò, la rilettura di questo secondo   accapo del punto 11.2. della sentenza fa emergere in pieno la illogicità della argomentazione che vorrebbe contenere per cui, la stessa affermazione, dopo averla emendata delle inesattezze evidenziate, verrebbe intesa nel seguente modo: « Evidenzia, ancora, il Comune che l’Ufficiale dell’Anagrafe aveva respinto giustamente l’istanza poiché era stato lo stesso ricorrente a qualificarsi come soggetto senza fissa dimora indicando un domicilio ( …omissis della falsità… ) e che proprio per queste dichiarazioni non poteva ottenere ( (…omissis della falsità…) con errata corrige della sentenza) la iscrizione (!) nel registro della popolazione residente » [APR], sostenendo, dunque, la liceità di negare la iscrizione nell’anagrafe della popolazione al senza fissa dimora che abbia indicato un domicilio sussistente. Ovvero, provo a rileggere: ‘‘ che l’Ufficiale dell’Anagrafe aveva respinto giustamente l’istanza’’ in quanto ‘‘ era stato lo stesso ricorrente a qualificarsi come soggetto senza fissa dimora indicando un domicilio ( c.s. ) e che proprio per queste dichiarazioni non poteva ottenere ( c.s. ) la iscrizione nel registro della popolazione residente’’ il che, guarda caso è, a norma della Legge anagrafica, proprio ciò che è richiesto al senza fissa dimora per ottenere di essere iscritto ‘‘ nel registro della popolazione residente’’ [come impropriamente viene chiamata l’Anagrafe della Popolazione Residente, APR]
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
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Ma ritengo in ogni caso iniquo che il Comune possa affermare che l’Ufficiale dell’Anagrafe aveva respinto giustamente l’istanza’’ in quanto per respingerla avrebbe dovuto darmene la doverosa comunicazione che il Collegio giudicante sembra ritenere effettuata. Infatti, è proprio questa mancata comunicazione di respingimento dell’istanza il vero e fondamentale motivo della mia costituzione in giudizio, ovvero il fatto che la mia comunicazione di domicilio non era stata accettata senza farmene comunicazione, come da obbligo di legge. L’assertiva e contraria tesi dell’ente resistente è platealmente   falsa per cui, non potendo mostrare o solo citare tale inesistente comunicazione, al Comune di San Severo non restava altra possibilità oltre quella di asserirla nella speranza, o nella fiducia, di essere creduto ‘‘sulla parola!’’ . Nel capitolo 10 de I Promessi Sposi, il Manzoni, nel raccontare il momento in cui la Monaca di Monza cede alla tentazione e al peccato, esprime la sua resa e la sua perdizione con solo tre parole: «La sventurata rispose». Ed è proprio questa la frase venutami con immediatezza alla mente nel leggere il primo   accapo del punto 11.3. della sentenza dove è scritto: « Ebbene, la tesi del Comune è corretta e viene condivisa per le ragioni che si esporranno nel prosieguo ».
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023