FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
Per esporre tali ‘condivise ragioni’, la sentenza, esamina, nel secondo accapo del punto 11.3. il caso di richiesta di residenza di quanti hanno fissa dimora nel Comune (fattispecie che non attiene al caso in specie!). Nell’esaminare, invece, il caso in questione, richiamando « l’art. 1 della l. n. 1228/1954 », riporta, nel terzo    accapo dello stesso punto, che « nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate, oltre alle posizioni delle persone che hanno fissato nel Comune la residenza, anche le posizioni relative alle persone “senza fissa dimora” che hanno, tuttavia stabilito nel Comune il proprio domicilio », confermando le ragioni del ricorrente. Conferma, questa, che si ricava anche dalla lettura del quarto   accapo dove la sentenza, richiamando l’art. 2, co. 3 della l. n. 1228/1954, afferma « che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio » e che trova ulteriore riprova nel successivo quinto   accapo dove, tuttavia, dopo aver voluto specificare che per “senza fissa dimora” si intende « la persona… che non ha in alcun Comune quella dimora abituale che costituisce l’elemento necessario per l’accertamento della residenza » conclude che la stessa « potrà essere iscritta mediante elezione di un domicilio nell’apposito registro » senza chiarire di quale registro stia parlando, avendo già fatto confusione chiamando «registro della popolazione residente» l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR). TESTO SENTENZA: NOTA BENE: Infatti, se per registro si intente il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora (istituito dall’art. 3, comma 39, della legge Legge 15 luglio 2009, n. 94) la ‘‘ elezione di un domicilio nell’apposito registro ’’ non è prevista da alcuna norma e l’iscrizione nel c.d. «apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora» non ricade, comunque, nella scelta del richiedente, essendo un atto amministrativo del tutto residuale alla iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente (APR) da esercitarsi da parte del Comune nei confronti dei senza fissa dimora che non possono indicare un luogo di dimora abituale, come specificato dalla Circolare   M.I.   n.19   del   07- 08-2009. Ma, come già detto in altra parte, imbrogliare le carte è il fine di chi non ha ragioni da sostenere! FINE NOTA. Ma, sempre nel tentativo di sostenere la correttezza del Comune e di esporne la tesi ‘‘ condivisa’’, il Collegio giudicante, nel volerne esporre ‘‘ le ragioni ’’ che, per quanto promesse al punto 11.3., ancora non sono state fin qui espresse, afferma al sesto   accapo « Inoltre, sempre l’art. 2, co. 3 della l. n. 1228/1954, stabilisce che i soggetti “senza fissa dimora” devono considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita », confermando, così, la tesi del ricorrente, anticipata da un ‘‘ Inoltre ’’ che sembrerebbe confutarla, per poi continuare a confermarla affermando, al settimo accapo : « Ebbene, nella fattispecie in esame il ricorrente ha chiesto l’iscrizione nel registro della popolazione residente a San Severo, appunto nella qualità di persona senza fissa dimora avendo ivi un domicilio così come richiesto dalla normativa specifica » ( !!! ) Ma, per ulteriormente acclarare le ragioni del ricorrente e smentire le “condivise” ragioni (?!) del Comune, fin qui, per quanto inutilmente promesse, ancora non espresse, il Collegio giudicante afferma, ottavo accapo : « Infatti ha dichiarato, attraverso l’apposito modulo, di non avere dimora nel Comune e di essere, pertanto, soggetto senza fissa dimora indicando un domicilio ai fini della reperibilità nella ex casa coniugale in via Pelosi n. 16 presso l’ex moglie *** ». NOTA BENE: Nella « Dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora» (Modello N0445-01), mi sono limitato ad indicare un “domicilio sussistente» (art. 2, comma 3, della legge anagrafica n.1228 del 1954) la cui elezione è del tutto inoppugnabile in quanto (art. 43, comma 1, del Codice civile) rimane nella libera scelta del cittadino e non è soggetta a una registrazione amministrativa. Gli accertamenti previsti dalla legge anagrafica, come introdotti dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante ‘‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’’, sono svolti, quindi, ai soli fini di accertare l’effettiva sussistenza (esistenza) del domicilio per evitare che il senza fissa dimora, indicando un domicilio non esistente, si renda irreperibile. Da ciò discende che l’accertamento disposto dal Comune per verificare la conferma e/o l’approvazione della elezione di domicilio da parte di terzi - le cui generalità sono inopinatamente riportate nell’ottavo accapo - configura un evidente abuso che la sentenza condivide. Resta ancora da notare come l’uso di avverbi Inoltre », « Ebbene », « Infatti », di cui agli accapi sesto, settimo e ottavo ), che vorrebbero far mostra di una logica stringente utile a dimostrare « la tesi del Comune» condivisa dal Collegio giudicante, danno luogo solo al richiamo della legge (punto sesto ) e a confermare le ragioni del ricorrente (punto settimo e ottavo ). FINE NOTA. Sembrerebbe, dunque, che la sentenza abbia, fin qui, dimostrato solo tutte le ragioni del ricorrente lasciando del tutto ingiustificato il difforme comportamento assunto dall’ente resistente, ma basta voltar pagina per essere smentiti.
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
indice FUORISACCO  6 LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023