FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
Giunto, esausto, alla diciassettesima e ultima pagina di questo intrico (o intrigo?), non sono ancora riuscito, dopo l’esame critico di sedici pagine della sentenza, a cogliere i motivi, rimasti fin qui del tutto inespressi, che hanno indotto i signori Magistrati della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari a ritenere corretta la « tesi del Comune », né, avendo mancato di farne esposizione, di intendere le ragioni per cui le abbiano condivise. (Cfr. punto 11.3 : «Ebbene, la tesi del Comune è corretta e viene condivisa per le ragioni che si esporranno nel prosieguo »), Forte di questa dichiarata premessa e in mancanza della promessa esposizione delle ragioni del Comune, dopo aver esplicitato e avvalorate tutte le ragioni del ricorrente, come menzionate nei punti precedenti, tutte queste sono radicalmente stravolte dall’affermazione contenuta al punto 11.3 , accapo nono : della sentenza: « A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale cioè una residenza stabile, appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015 ». Tuttavia, l’intreccio di falsità e contraddizioni contenute in tale accapo mi fa ritenere necessario, prima di esaminarle, richiamare le disposizioni legislative in materia anagrafica onde evitare interpolazioni che potrebbero, nel prosieguo della analisi critica a contestazione di tale accapo, renderne difficoltosa la comprensione. Per lo stesso motivo, trovo utile riassumere il testo come segue.
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
Il Decreto Legislativo 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce, con l’ art. 5, comma 3 , che le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13 del Regolamento anagrafico 30 maggio 1989, n. 223, sono trascritte entro due giorni dalla data di ricezione con decorrenza dalla data della dichiarazione di variazione. L art. 5, comma 5 , della medesima legge stabilisce inoltre che, ove nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione non sia stata effettuata la comunicazione di cui all’ art.   10-bis   della   L.   241/90 con l’indicazione dei requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, la variazione si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione. Per correlazione, sarà utile richiamare la legge 7 agosto 1990, n. 241 , la quale, all’ art. 2 , stabilisce che, qualora il procedimento consegua ad una istanza di parte, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo con l’adozione di un provvedimento espresso e, con l’ art. 8 , impone alle amministrazioni l’obbligo di dare notizia dell’avvio del procedimento indicando la persona responsabile del procedimento (comma 2, lettera c). L’ art.   10-bis   della   L.   241/90 , sopra richiamato dispone, infine, che prima dell’adozione di un provvedimento negativo ad una istanza di parte, l’autorità competente deve comunicare al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
NOTA BENE Il Collegio giudicante non aveva alcun interesse a tener conto delle disposizioni sopra richiamate in quanto, facendolo, avrebbe dovuto riconoscere l’assoluta mancanza di ragioni ( ma quali?) addotte dal Comune resistente e dallo stesso collegio condivise senza mai averne fatto, nel prosieguo, alcuna esposizione. (Cfr. punto 11.3. accapo uno della sentenza dove è scritto: « Ebbene, la tesi del Comune è corretta e viene condivisa per le ragioni che si esporranno nel prosieguo »). Infatti, il Comune resistente: 1- non ha dato notizia dell’avvio del procedimento indicando la persona responsabile del procedimento (Cfr. sopra l’ art. 8, comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241 ); 2- non    ha trascritto, con decorrenza dalla data della dichiarazione la variazione richiesta (Cfr. sopra l’ art. 5, comma 3 , della Legge 4 aprile 2012 n. 35 ); 3- non     ha ottemperato al dovere di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso (Cfr. sopra l’ art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ); 4- non ha comunicato al richiedente i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda (Cfr. sopra l’ art. 10-bis della L. 241/90 ); 5- non   ha ottemperato - in mancanza della comunicazione di cui all’ art. 10-bis della L. 241/90 - a ritenere la mia dichiarazione conforme alla situazione di fatto in essere alla data della richiesta (Cfr. sopra l’ art. 5, comma 5 , della Legge 4 aprile 2012, n. 35 ). Che tutto ciò accada nel Comune di San Severo, ovverosia nel ‘‘ Comune   delle   Bananas ’’ ( salvo il genitivo più recente dal quale, solo al momento, mi astengo ), non fa, ormai, alcuna meraviglia, avendo subìto ben più ignominiose nefandezze di quella attuale. Ma, se tale disdegno della legalità e delle norme legislative sono ormai una antica tradizione e una storica consuetudine delle amministrazioni che si sono avvicendate (e ancora si perpetuano) in tale realtà locale, non può che stupire come tale costume possa essere condiviso da Magistrati che avrebbero dovuto, invece, sanzionarlo! FINE NOTA
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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023