FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
Per non perdere il filo voltando pagina, trovo utile richiamare, ancora una volta, il punto 11.3 , accapo nono della sentenza, che recita: « A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a   tenerlo   presso   di   per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare   un   domicilio   reale   cioè   una   residenza stabile , appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015 ». Questa affermazione, apparentemente logica è, invece, particolarmente intricata per cui, prima di entrare nel merito dell’accapo, ritengo necessario esaminare le due frasi che mi sono permesso, sottolineandole, di mettere in evidenza: a) dimostrare un domicilio reale cioè una residenza stabile ; b) a tenerlo presso di sé. Per quanto riguarda il primo punto a) , appare evidente la omologazione, del tutto infondata, tra ‘‘domicilio reale’’ (ovvero ‘domicilio sussistente) e ‘‘residenza stabile’’ operata dalla sentenza. Tale inopinata identità concettuale viene operata con un surrettizio ‘‘cioè’’, a voler significare l’equivalenza di due fattispecie che sono, invece, ben distinte dall’art. 43 del Codice civile e dalla legge anagrafica. CFR. art. 43 Codice Civile Tanto più lo sono nel caso di un senza fissa dimora privo, quindi, di una ‘‘residenza stabile’’ al quale, per essere iscritto nella Anagrafe della popolazione residente (APR), è richiesta la sola indicazione di un domicilio sussistente, ovvero, come chiamato in sentenza, di un ‘‘domicilio reale’’ che è dimostrabile unicamente con la sua ‘‘sussistenza’’, ovvero con la sua esistenza reale, da non confondersi con la ‘‘residenza stabile’’ ovvero con la ‘‘dimora abituale’’ che impedirebbe al senza fissa dimora di dichiararsi tale. NOTA BENE: È da specificare che la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante " Disposizioni in materia di sicurezza pubblica " ( volta precipuamente a contenere e limitare i diritti dello straniero extracomunitario ), ha innovato il terzo comma dell'articolo 2 della legge anagrafica n.1228/1954 stabilendo l’obbligo per il senza fissa dimora di ‘‘fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio’’ al fine di evitare - come specificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7 agosto 2009 - che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d'irreperibilità dell'interessato. CFR. Abstract Circolare Ministero FINE NOTA Per quanto riguarda il secondo punto b) , chiarito ancora una volta che l’elezione del domicilio non segue nessuna formalità, non richiede alcuna registrazione amministrativa e ricade solo nella libera e autonoma scelta del soggetto, non si comprende l’abuso del Comune di accertare ‘‘l’effettiva sussistenza del domicilio’’, ovvero la realtà, ossia l’esistenza del domicilio, interpellando coloro che abitano all’indirizzo indicato (tra l’altro un condominio!). Tantomeno ha valore la frase ‘‘a tenerlo presso di sé’’, espressa o meno dai condomini o da quant’altri, in quanto - per quanto mi rimanga qualche dubbio sulla consistenza di tale personale valutazione - si farebbe dipendere la elezione del domicilio dall’assenso o meno degli abitanti all’indirizzo indicato nella dichiarazione, sottraendola alla autonoma e libera scelta del soggetto. Forte, comunque, di queste falsificanti premesse, il punto 12.1 , accapo nono della sentenza si conclude con l’affermazione che « il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune… , appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015 ». Poiché in tale accapo la sentenza fa riferimento alla delibera di Giunta, sarà opportuno prenderne visione, riportandola, nelle parti virgolettate, integralmente.
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023