FUORI SACCO 6 SENZA FISSA DIMORA.Tre
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
sanseveropuntoit, 30 luglio 2025
Dalla lettura di tale atto di Giunta n. 249 del 18/12/2015, si evince che il Comune di San Severo, al dichiarato scopo di dare attuazione nel territorio cittadino alla disposizione di cui all’art. 2 comma della L. n. 1228/1954, ha disposto: punto   1) di «prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune senza fissa dimora per avere l’iscrizione anagrafica deve eleggere un “domicilio reale” mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all’Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari lo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva esistenza del domicilio»; punto   2) di «determinare che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa deve riportare l’indicazione via e numero civico – del domicilio reale dichiarato» ; punto   3) di «prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, “impossibilitata” ad eleggere un “domicilio reale”, dovrà essere iscritta nella via convenzionale se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita »; punto    4) di «provvedere all’istituzione di un’area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente denominata con il … toponimo… Via dell’Angelo Custode»; punto    5) di «dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senzatetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel Comune, secondo quanto previsto dalla legge n. 1228/1954, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l’effettivo domicilio del richiedente».
SCAMPOLI E FRATTAGLIE
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Nella stessa delibera di Giunta n. 249 del 18/12/2015 è riportato integralmente quanto previsto dalle “Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B – n. 29 – edizione 1992”: persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti, ecc. …), per le quali, quindi si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune, peraltro, l’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d’affari o un rappresentante o   addirittura   il   solo   recapito   e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti ”. FINE ESPOSIZIONE DELLA DELIBERA n. 249 del 18/12/2015 DELLA GIUNTA COMUNALE Non mi attardo ad esaminare partitamente tale delibera la cui sola lettura sarà sufficiente a dimostrare la scorrettezza delle conclusioni a cui giunge la sentenza al punto 11.3 , accapo nono . Basti rileggere il punto   3) della delibera di Giunta dove è previsto che « la persona senza fissa dimora, “impossibilitata” ad eleggere un “domicilio reale”, dovrà essere iscritta nella via convenzionale se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita» e il punto   5) di tale atto deliberativo dove è dato atto «che nella suddetta via ( fittizia ) verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senzatetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel Comune». Circostanza, questa, riconosciuta dallo stesso Collegio giudicante che, al punto 11.3 accapo   sesto della sentenza, afferma «Inoltre, sempre l’art. 2, co. 3 della l. n. 1228/1954, stabilisce che i soggetti “senza fissa dimora” devono    considerarsi    residenti    nel    Comune    ove    hanno    il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita ». NOTA BENE: Che l’amministrazione comunale sanseverese - parte resistente nella causa che sono stato costretto a intentare per affermare il mio interesse legittimo e ottenere l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di San Severo - sia capace, pur di affermare il suo arbitrario potere, di calpestare ogni norma di legge, non mi fa specie e meraviglia. Ma la presa d’atto della sua capacità di ignorare addirittura le proprie deliberazioni, denota una tracotanza ("hybris") e una arroganza del tutto eccessiva di tale «ente» da farlo capace, scempiamente, di oltraggiare persino se stesso; a meno di sospettarlo, più semplicemente, di una miserevole ignoranza delle disposizioni che, nel «taglia e incolla», ha assunto senza neppure averle lette, tanto da presentarle, dissennatamente, a propria difesa. Ma, per sua fortuna, il Collegio giudicante non se n’è accorto! FINE NOTA
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile del 5 dicembre 2023
LA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE