IMPUGNAZIONE sanzione
del 27.11.2001
Capitolo QUATTORDICESIMO
L’UFFICIO CHE NON C’E’
Potrà
essere
divertente,
per
chi
ne
abbia
voglia
e
il
piacere,
leggere
l’impugnazione
che
presentai
il
sedici
dicembre
contro
il
provvedimento
sanzionatorio
con
il
quale
mi
veniva
irrogata
la
sanzione di quattro ore della retribuzione per
1) ingiustificato ritardo a trasferirsi nelle sede assegnata;
2) assenza ingiustificata dal servizio;
3) violazione dei doveri di comportamento.
In
effetti,
mi
divertii
a
smontare
il
provvedimento
di
sanzione
col
mettere
in
luce
l’inconsistenza,
ovvero
la
insussistenza,
delle
accuse
mossemi
evidenziando
la
illogicità
se
non
la
stupidità
delle
ragioni
che
le
avevano
motivate
e
tanto
fui
preso
da
quel
gioco
da
dar
corpo
ad
una
esposizione
sciorinata
in
troppe
pagine
per
essere
letta
facilmente.
Cercai
di
ridurla
rimpicciolendo
il
carattere
ma,
con
tutto
ciò,
non
riuscii a contenerla in meno di quattro pagine.
Nella
mia
premessa
affermavo
come
‘‘i
fatti
rilevati
e
addebitati’’
fossero
‘‘pretestuosi,
infondati
e
illogici’’
per
cui
la
sanzione
irrorata
era da ritenersi illegittima e immotivata.
Per
quanto
riguarda
il
1)
punto,
facevo
notare
che
il
certificato
di
day
hospital
presentato
il
16
luglio,
dopo
esserne
in
primis
rifiutato,
era
stato
acquisito
in
ritardo
dall’ufficio
personale
con
l’unica
e
ridicola
considerazione
che
essendo
un
‘‘day
hospital’’
non
avesse
valore
che
per un solo giorno (sic!).
Facevo,
poi,
rilevare
che
la
contestazione
di
addebito
del
30.7.2001,
prot.
226/Avv,
era
caduta
nel
medesimo
e
risibile
errore
tanto
che,
nel
prendere
atto
della
presentazione
del
certificato
di
day
hospital,
vi
si
afferma
che
“Nessuna
certificazione,
invece,
è
stata
prodotta
per
i
giorni successivi” (sic! sic!!).
Facevo,
infine,
rilevare
la
contraddizione
tra
l’accusa
di
“assenza
ingiustificata
dal
servizio
a
decorrere
dal
giorno
17
luglio
2001…”,
addebitabile
alla
ignoranza
di
cui
sopra,
e
l’accusa
di
presentazione
ritardata
di
“un
certificato
di
ricovero
in
regime
di
Day
Ospital
decorrente
dal
16.7.2001”;
ritardo
addebitabile,
invece,
unicaente
all’ufficio del personale.
Nel
punto
B
della
mia
impugnativa
rilevavo
che
la
domanda
di
congedo
era
stata
presentata
sui
fogli
in
uso
presso
l’Urp
e
che,
certamente,
non
avevo
motivo
di
presentarla
al
Comando
Vigili
Urbani
non
avendo
mai
eseguito
quella
disposizione;
procedura
che,
ripetuta
anche
nelle
successive
richieste
di
congedo
presentate
nei
successivi
mesi
di
settembre e ottobre, non aveva dato adito a richiami o contestazioni.
Nei
successivi
punti
in
cui
si
articolava
l’impugnativa
si
smontavano
nello
specifico
le
accuse
contemplate
nel
provvedimento
sanzionatorio
(punti
C
e
E),
e
contestavo
la
farisaica
benevolenza
(punto
D)
di
non
voler adottare un provvedimento di sospensione dal servizio.
Il
punto
F)
rimaneva,
in
ogni
caso,
la
mia
ciliegia
sulla
torta
in
quanto
vi
facevo
notare
che
il
provvedimento
sanzionatorio
del
27.11.2001
seguiva
alla
contestazione
di
addebito
del
30.7.2001
per
cui
il
procedimento
disciplinare
era
da
ritenersi
estinto
per
non
essere
stato
portato
a
termine
entro
120
giorni
“dalla
data
della
contestazione”, come stabilito dal Contratto Nazionale.
Lascio,
comunque,
a
chi
lo
desidera,
la
possibilità
di
dilettarsi
nella
lettura
delle
argomentazioni
da
me
prodotte
per
impugnare
e
smontare
un
provvedimento
disciplinare
del
tutto
capotico,
contraddittorio
e,
infine, a norma del Contratto Nazionale vigente, del tutto illegittimo.